Le assenze per malattia del personale scolastico, sia di ruolo sia non di ruolo, sono regolate dal CCNL settore scuola che dispone la possibilità di assentarsi dal lavoro da un giorno e oltre in relazione al tipo di contratto:
• Docenti con contratto a tempo indeterminato hanno diritto ad assentarsi dal lavoro da un minimo di un giorno a un massimo di diciotto mesi in tre anni, con diritto alla conservazione del posto;
• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o al 30 giugno hanno diritto ad assentarsi dal lavoro da un minimo di un giorno a un massimo di nove mesi in un triennio scolastico;
• I docenti con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico hanno diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, ad assentarsi dal lavoro da un minimo di un giorno a un massimo di trenta giorni per ciascun anno scolastico.
I docenti, così come tutti i dipendenti del pubblico impiego, nell’assentarsi dal lavoro per un solo giorno o fino a un massimo di dieci giorni subiscono la così detta ritenuta Brunetta, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, applicata a ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Fermo restante la percezione ella parte fissa dello stipendio.
La decurtazione non è opera esclusivamente se l’assenza è dovuta a:
Visita fiscale
L’assenza per un giorno non esclude la possibilità di essere sottoposto a visita fiscale da parte dell’INPS o su richiesta del dirigente scolastico, per cui in caso di malattia anche per un solo giorno, il docente deve essere reperibile al recapito comunicato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.
Assenza dal domicilio indicato
Il docente che per situazione improvvisa o urgente dovesse assentarsi dal domicilio, comunicato, negli orari previsti per la visita fiscale, ha il dovere di informare la direzione didattica. Qualora non avesse provveduto a informare la direzione e, dovesse assentarsi nelle ore previste per la visita fiscale, senza dare comunicazione, andrebbe incontro a sanzione economica.