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17.05.2026
Aggiornato il 18.05.2026 alle 17:14

Gite scolastiche, Maggi: “La legislazione considera i docenti colpevoli fino a prova contraria”

Le gite scolastiche sono al centro della nuova puntata di Scuola Talk, la trasmissione settimanale de La Tecnica della Scuola, dedicata a un tema tornato d’attualità dopo la tragica morte di uno studente caduto da un balcone di un albergo a Lignano Sabbiadoro. Ospiti in collegamento sono stati il docente e personaggio televisivo Andrea Maggi, il direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e la dirigente scolastica Cristina Costarelli, presidente di Anp Lazio, che hanno portato rispettivamente la voce di insegnanti, studenti e presidi, confrontandosi sulle responsabilità civili e penali dei docenti durante i viaggi di istruzione e su possibili interventi normativi. Durante la trasmissione sono stati presentati anche i risultati di un sondaggio realizzato dalla Tecnica della Scuola su oltre mille insegnanti: il 75% si era detto favorevole all’abolizione delle gite, mentre il 55,5% ha dichiarato di non essere disponibile a partecipare nemmeno in presenza di un compenso economico.

Docenti colpevoli fino a prova contraria

Il docente Maggi, durante la trasmissione, ha voluto ribadire la mancanza di tutele per gli insegnanti: “La legislazione considera i docenti colpevoli fino a prova contraria. Siamo arrivati a livelli di paranoia tali per cui un docente deve preoccuparsi della vigilanza dei mezzi di trasporto, dell’operato dell’autista o della sicurezza dei balconi in albergo per evitare cadute. Bisogna cambiare la legge: non siamo sadici, vogliamo solo essere messi in condizione di portare i ragazzi in gita serenamente, senza rischiare di dover vendere casa per pagare dei danni”.

Culpa in vigilando

La culpa in vigilando grava sul docente ogni volta che la mancata sorveglianza provoca danni. Vigilare non è solo un obbligo, è un terreno minato dove un attimo di distrazione può trasformarsi in responsabilità. Conoscerne i confini è l’unico modo per non restare schiacciati.

In cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico? In una parola, nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.

L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.

La prova liberatoria

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.

L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui il docente possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta prova liberatoria, quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’accadimento in questione.

Quali forme di responsabilità e formule giuridiche?

Ecco una lista di responsabilità.

  • Responsabilità del personale scolastico;
  • responsabilità civile dei docenti, anche in relazione ai danni provocati dai propri studenti, dunque come responsabilità diretta e indiretta, per danno altrui;
  • culpa in vigilando, in relazione al dovere di vigilanza (massimo nei confronti di alunni di scuola dell’infanzia o di alunni con disabilità), che fa il verso alla culpa in educando delle famiglie, dato che i genitori, a loro volta, hanno un dovere di vigilanza ma anche di educazione, come specifica il Patto educativo di corresponsabilità;
  • danno da autolesione, quando l’alunno causa un danno a se stesso, situazione rispetto alla quale il docente deve comunque vigilare fintanto che l’alunno gli è affidato;
  • responsabilità penale;
  • reati contro la pubblica amministrazione;
  • responsabilità patrimoniale;
  • responsabilità disciplinare.

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