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Dal 1° ottobre è entrato in vigore un nuovo regolamento per i mutui ipotecari Inps

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Con determinazione n. 79 del 24 luglio 2015 l’Inps ha pubblicato il nuovo Regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Il beneficio è riservato agli iscritti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, con una anzianità di iscrizione non inferiore a un anno, eventualmente comprensiva di periodi di servizio a tempo determinato. Gli iscritti in attività di servizio devono, all’atto della domanda, essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il mutuo è concesso per:

Importo massimo erogabile:

a) acquisto, assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento su terreno di proprietà, di un alloggio non considerato abitazione di lusso ai sensi del DM 2 agosto 1969, n. 1072 e destinato a residenza dell’iscritto e del suo nucleo familiare, come definito all’art. 6;

€ 300.000,00

b) esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’unico alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui alla lett. a) del presente comma;

pari al 40% del valore dell’immobile attribuito dalla perizia estimativa di cui all’art. 11 e, comunque, non superiore a € 150.000,00

c) acquisto ovvero costruzione in proprio di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, alloggio avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui alla lett. a), distante non più di cinquecento metri dall’alloggio stesso.

pari a € 75.000,00

Per potere ottenere il mutuo, l’iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, salve le particolari ipotesi previste e dettagliate dal Regolamento.

La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, esclusivamente in via telematica.

Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2015.