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Decreto Natale: le Faq del Governo sugli spostamenti

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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato le Faq riguardo il Decreto Natale e per il periodo 21 dicembre-6 gennaio 2021. Qui si possono trovare tutte le risposte su spostamenti, divieti e restrizioni sul prossimo periodo:

Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?
Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.

E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.

Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.
Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente.

I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.

I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all’interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

GUARDA IL TUTORIAL PER COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE

FAQ relative alle specifiche disposizioni delle tre aree

Il Dpcm 3 novembre 2020 ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Il dpcm 3 dicembre 2020 ha confermato tale impostazione. Di seguito le faq relative alle restrizioni in vigore fino al prossimo 20 dicembre.

In base alla Ordinanza del Ministro della salute dell’11 dicembre 2020, sono attualmente ricomprese:

  • nell’area gialla: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto 
  • nell’area arancione: Abruzzo
  • nell’area rossa: (nessuna Regione)

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ (in corso di aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 03/12/2020) relative alle specifiche disposizioni delle tre aree (area giallaarea arancionearea rossa).

La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali.

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

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