L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto, in attesa che diventi operativo, nel garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027, ha previsto delle misure procedurali urgenti per gli alunni disabili volte a disciplinare oltre all’assegnazione delle ore di sostegno da parte del GLO, i tempi entro cui redigere il PEI e la possibilità di adottarlo anche in assenza di qualche componente.
Il decreto al fine di garantire il sostegno didattico, interviene sui seguenti aspetti nettamente correlati:
Secondo quanto disposto dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa della sua trasformazione in legge, la revisione del PEI , da parte del GLO, vada fatta soltanto se nel processo di crescita dell’alunno disabile, dovessero presentarsi eventuali elementi di novità significativi che giustificano la quantificazione delle ore assegnate; fermo restante che la quantificazione delle ore da parte del GLO, deve essere adeguatamente motivata.
Il decreto oltre a disporre che il GLO, nell’assegnare le ore del sostegno all’alunno o alunna disabile, debba avere degli elementi di novità significativi, stabilisce per gli alunni e alunne, di ogni ordine e grado di scuola, di nuova iscrizione o di nuova certificazione, il PEI sia redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre.
Per gli alunni e alunne, di ogni ordine e grado di scuola, già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, il PEI, sia redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro le prime due settimane del mese di ottobre, fermo restando la possibilità di modificarlo in seguito in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Il decreto approvato il 24 settembre del 2026, ha disposto che nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, è prioritariamente garantito, fatta salva l’assegnazione dell’organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona.
Per il passaggio da un ordine e grado di scuola sin dalla scuola dell’infanzia e in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, o in presenza di diverse condizioni rilevanti, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;
Al fine di garantire il sostegno agli alunni disabili di ogni ordine e grado di scuola, il decreto, qualora la mancata partecipazione di qualche componente non dovesse consentire il rispetto dei termini previsti per l’adozione del PEI, ha previsto la possibilità di essere approvato dal GLO, purché sia stato regolarmente convocato e che lo stesso abbia visione: dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, del Profilo di funzionamento e abbia particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS.