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Decreto scuola: immissioni in ruolo in altre regioni

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Vogliamo trattare un particolare aspetto del D.L. 126 /2019 su cui in questi giorni sono arrivate non poche domande di chiarimento alla nostra redazione, anche alla luce delle modifiche che ci saranno in sede di conversione in legge, anticipate dalla Sottosegretaria Lucia Azzolina.

Si tratta della possibilità, prevista dal comma 17 dell’art. 1, di poter accettare, a domanda, per il 2020/21 l’immissione in ruolo anche in altre regioni in cui, dopo le assunzioni, non risultano assegnati tutti i posti vacanti autorizzati dal Mef per esaurimento delle graduatorie.

Preferiamo di seguito usare un taglio schematico per una maggior chiarezza espositiva.

1) Si potrà partecipare ad una chiamata da una sola Regione indicata dagli aspiranti.
2) Le operazioni di immissioni in ruolo saranno effettuate solo dopo l’esaurimento delle graduatorie presenti nella suddetta Regione.
3) Non si sa ancora come verranno graduati gli aspiranti nelle graduatorie che serviranno esclusivamente per queste immissioni in ruolo che potremmo chiamare “aggiuntive”, del resto tutta la procedura sarà definita in dettaglio dal Miur in un secondo momento. Le graduatorie, una volta effettuate le assunzioni, non avranno più valore.
4) Partecipano tutti i docenti inseriti nelle graduatorie delle scuole di ogni ordine e grado, quindi non solo quelli della scuola secondaria di primo e di secondo grado come in un primo tempo era stato erroneamente diffuso.
5) Nello specifico, partecipano i docenti inseriti nelle GAE, aggiornate quest’anno, nelle G. M. del 2016, nelle GR.RE. del 2018 (per la scuola secondaria di primo e secondo grado) e nelle GM.RE. 2019 (per la scuola dell’infanzia e primaria).