
Ci viene fatta una domanda da un nostro lettore: “Sono un docente di ruolo dal 2022-2023, per effetto del concorso straordinario bis. Ho svolto il primo anno di ruolo con contratto a tempo determinato, proprio durante l’anno scolastico 2022-2023, poi sono stato confermato in ruolo, per il superamento dell’anno di prova, a partire dall’1 settembre 2023 con un contratto a tempo indeterminato. Volevo sapere se sono dentro il vincolo di mobilità oppure no? E se nel caso fossi vincolato se per la domanda di assegnazione provvisoria 2025/2026 ho bisogna di una deroga?”.
Concorso straordinario bis
Se il docente è entrato in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 anche se solo a tempo determinato e poi è stato confermato in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024 con contratto a tempo indeterminato, per quanto riguarda la mobilità territoriale è sicuramente già senza il vincolo della mobilità. Quindi è presumibile pensare, con una certa sicurezza, che anche il CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2025-2028, vada nella stessa identica direzione. Quindi il docente non dovrebbe avere nessun vincolo (usiamo il condizionale solo per il fatto che siamo in attesa di leggere il testo del contratto sulla mobilità annuale).
Nel CCNI mobilità territoriale 2025-2028 infatti all’art.2 leggiamo quanto segue: ” i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e
prova; - gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Risposta al nostro lettore
Ergo, per quanto suddetto, il docente immesso in ruolo, anche solo con un contratto a tempo determinato nel 2022-2023 e poi passato in ruolo
con contratto a tempo indeterminato a partire dall’1 settembre 2023, come nel caso del docente che ci ha posto la domanda, non ha alcun vincolo triennale sulla mobilità. Quindi potrà fare la domanda di assegnazione provvisoria 2025/2026 a prescindere dalle deroghe al vincolo triennale della mobilità applicato a tutti i neoassunti a partire dal 2023/2024.