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Dicono i COBAS: chi fa da modello/a nelle classi di discipline pittoriche ha diritto alle stesse tutele degli altri lavoratori

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Nonostante il Tribunale del Lavoro di Palermo, con due sentenze a poca distanza l’una dall’altra (la n. 964 e la n. 1048 dello scorso mese di marzo), ha riconosciuto che l’attività svolta dai modelli viventi nelle classi di discipline pittoriche delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici rientra nel rapporto di lavoro subordinato e dà, quindi, diritto a contributi previdenziali e assistenziali, a permessi per malattia e per ferie e ai contributi per la pensione e per il TFR, i Modelli viventi, pur se l’anno scolastico è ormai avviato, ancora non vengono regolarmente assunti. Nella realtà dei fatti i modelli viventi son invece il perno delle lezioni di disegno e pittura che senza di loro dovrebbero impegnare gli allievi a copiare fotografie o manichini. Sono loro a consentire la riuscita della lezione accanto al docente in modo non dissimile da quanto avviene già nelle aule di chimica o di fisica delle scuole superiori. Per ciò, l’associazione COBAS SCUOLA, intervenendo a favore dell’occupazione dei modelli viventi impegnati nelle lezioni di discipline pittoriche e discipline plastiche e scultoree, negli indirizzi di Arti figurative dei Licei Artistici, ha formalmente invitato i Dirigenti scolastici delle istituzioni interessate ad avviare in tempi brevi il reclutamento dei modelli viventi – talvolta sospeso negli ultimi due anni a causa delle misure anti-covid – ricordando che esso non costituisce una semplice opzione delle istituzioni scolastiche ad indirizzo artistico, ma realizza la puntuale applicazione di norme di legge, dettate dalla necessità di elevare la qualità degli studi artistici. 

In entrambe le sentenze citate i giudici hanno anche respinto le difese del MIUR secondo cui le prestazioni dei modelli viventi sono occasionali e non strutturali ai programmi delle scuole d’arte, tanto che la loro presenza sarebbe prevista solo se inserita nel PTOF (piano triennale dell’offerta formativa delle scuole) ma non risulta annualmente prevista nei programmi scolastici. Per ciò, in accoglimento di quanto richiesto dai ricorrenti, essi hanno definitivamente condannato il MIUR per aver abusato della sua posizione contrattuale forte riducendo le tutele dei lavoratori che potevano solo accettare le condizioni offerte o restare disoccupati. Per tale abuso ai sensi del DLgs 165/2001 il MIUR è stato condannato al risarcimento del danno nella misura pari a 9 mensilità (uno del ricorrenti) o a 7 mensilità (l’altro dei ricorrenti) “dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto di un dipendente inquadrato nella quarta qualifica funzionale del C.C.N.L. per il comparto scuola, personale A.T.A., con la qualifica di ‘modello vivente’, oltre interessi legali”.

Per questa ragione, mentre continuano le cause dinanzi al Giudice del Lavoro (a Palermo altri tre lavoratori attendono la sentenza), i COBAS hanno chiesto un incontro al Capodipartimento del Ministero dell’Istruzione al quale porre la questione di un’apposita modifica legislativa. Mentre gli incontri politici saranno avviati, continueranno ad andare avanti i ricorsi di altri modelli viventi per il danno che ingiustamente continueranno a subire lavorando senza nessun  inquadramento contrattuale, sebbene da oggi i Tribunali stiano riconoscendo che il loro è un rapporto di lavoro pienamente subordinato.  

COBAS Scuola

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