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Dirigenti vincitori depennati, appello al Capo dello Stato

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Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana,

siamo un gruppo di vincitori del concorso per dirigenti scolastici del 2017. L’Amministrazione ci ha depennati dalla graduatoria nazionale di merito, senza aver dato alcuna risposta alle gravi e circostanziate motivazioni, regolarmente comunicate ai sensi dell’art. 15 c. 4 del bando, che alla data di convocazione ci hanno impedito di essere immessi nel ruolo di dirigenti scolastici. Rivolgiamo a Lei un pressante appello, profondamente fiduciosi nel Suo ruolo di supremo garante della legalità.

Dal 2019 stiamo cercando di essere ascoltati dalle Istituzioni, per ottenere l’annullamento del depennamento, ma nessuno ha voluto prestare attenzione alla nostra vicenda.

Non soltanto non è stata data priorità al trovare un rimedio alle irregolarità di cui siamo stati vittime, ma dopo la proposizione di un emendamento al DL aiuti quater, risalente allo scorso dicembre, in vista della discussione del decreto Milleproroghe, sono stati anche proposti nuovi emendamenti[1] che istituiscono di fatto una “sanatoria” per chi non ha superato le prove del concorso, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento delle prove, ovvero abbiano beneficiato di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato.

Questi concorrenti potranno partecipare ad un corso intensivo di formazione, previo superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa.

Il risultato è che, per avere la possibilità di partecipare a questa sanatoria, stiamo assistendo in questi giorni al proliferare dei contenziosi nei confronti del MIM, proposti da numerosi concorrenti che non hanno superato le prove del concorso bandito nel 2017.

Dunque, mentre si dichiara di voler prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti, indirettamente si incoraggia il ricorso al contenzioso da parte di migliaia di concorrenti bocciati alle prove concorsuali, per ottenere l’immissione nel ruolo di dirigente scolastico.

Si tratta di un’operazione che cancella il merito, distorce l’art. 97 della Costituzione, aggira le sentenze del Consiglio di Stato[2], consolidando l’intima convinzione che nel nostro Paese l’importante sia partecipare, non vincere, tanto prima o poi arriva una sanatoria.

Ci appelliamo a Lei, affinché questo scempio della legalità sia impedito.

Chiediamo, contestualmente, che la nostra posizione sia riabilitata, in quanto vincitori che hanno pienamente rispettato lo Stato e la Legge. Se la Scuola necessita di ulteriori Dirigenti Scolastici, crediamo sia più rispondente all’interesse pubblico che la comunità scolastica possa avvalersi della professionalità dei legittimi vincitori, piuttosto che di chi non ha superato una regolare procedura concorsuale.

Comitato dirigenti scolastici vincitori depennati

Appendice:

5.17

Ternullo, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro, Lotito

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, evitare la dispersione di risorse professionali fondamentali per la realizzazione degli obiettivi programmatici definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito, con particolare riferimento alla promozione di politiche efficaci per la valorizzazione della professionalità dei Dirigenti Scolastici nonché al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono riaperti i termini per lo svolgimento del percorso formativo straordinario e della relativa prova scritta finale, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito ai predetti concorsi per dirigente scolastico o abbiano ancora in corso un contenzioso. Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità e i tempi di svolgimento del suddetto corso intensivo. I soggetti selezionati con la procedura di cui al presente comma sono successivamente inseriti in coda alle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai predetti decreti direttoriali. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»

5.20 (testo corretto)

Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

“11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

1-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.21

Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

All’articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

“11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l’anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-ter. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis, il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-bis, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-quater. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-bis sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-quinquies. All’attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11-bis determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura selettiva.

11-sexies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».


[1] Proposta di modifica n. 5.17 al DDL n. 452:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1367586&idoggetto=1370048

Proposta di modifica n. 5.20 al DDL n. 452:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1367655&idoggetto=1370048

[2] Proposta di modifica n. 5.21 al DDL n. 452:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1367199&idoggetto=1370048

[2] Sentenza n. 395 del 12 gennaio 2021, con cui il Consiglio di Stato conferma la piena regolarità del concorso per dirigenti scolastici, nonché sentenze nn. 1350/22 (RG 5762/2020), 3132/22 (RG 8950/2020), 5535/22 (RG 8977/20), con cui il Consiglio di Stato ha rigettato nel merito i giudizi dei candidati beneficiari di misure cautelari, con conseguente risoluzione dei contratti stipulati, destituzione dal ruolo dirigenziale e restituzione al ruolo docente.

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