
La promulgazione della legge cosiddetta “Ponte Morandi”, che vuole risarcire i familiari delle vittime della tragedia avvenuta il 14 agosto del 2018 e che dunque intende intervenire in favore di eventuali future vittime, dei loro familiari e delle persone danneggiate da eventi simili, non è piaciuta al presidente della Repubblica, Serrgio Mattarella. Che, se per un verso ha firmato, com’è nei suoi doveri, la promulgazione, dall’altro ha segnalato alcune incostituzionalità.
Secondo il presidente, infatti, la legge sarebbe discriminatoria per i figli dei conviventi e delle unioni civili, perché ritiene “doveroso risarcire le vittime di gravi incidenti” senza distinzione, come è scritto nella Costituzione.
I ristori previsti dal decreto sulle vittime per Matterella devono essere riconosciuti a “tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione”.
Ma ci sarebbero, secondo il Capo dello Stato, rischi di incostituzionalità anche nell’individuazione degli incidenti, facendo rilevare che non possono essere risarciti solo i familiari delle vittime di alcune strutture e non di altre, come per esempio quelle causate dal crollo di una scuola.
Scrive infatti: “Appare quanto meno fortemente dubbia anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali. Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri.
Non si comprende pertanto perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo: basta pensare a ospedali, a strutture in cui si svolgono eventi sportivi o spettacoli, a strutture di altro genere. In aggiunta a tali rilievi di portata generale, desidero richiamare l’attenzione su alcune specifiche previsioni della legge. Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 4, lettera b), sottolineo che – nonostante rechi il riferimento a “i figli, in mancanza del coniuge superstite” – il testo va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell’elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione”
Sulle barricate le opposizioni: “Meno male che Mattarella c’è in questi tempi così bui e oscurantisti e che esercita fino in fondo il suo ruolo di garante delle norme costituzionali”, rivendicando l’articolo 3 della legge sulle unioni civili e il comma 20 in particolare che stabilisce “la clausola di equivalenza tra matrimonio e convivenza, introdotta all’epoca proprio per combattere tutti gli oscurantisti che non volevano norme equiparatorie al matrimonio. Grazie a questa clausola di equivalenza tutto ciò che non è citato nelle unioni civili si regola con il codice civile. Il presidente non ha fatto che ribadire questo principio”.