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02.11.2026

Docente di inglese parlava quasi sempre italiano durante le lezioni, confermata la dispensa dal servizio. Quali differenze con il licenziamento?

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Per il giudice del lavoro di Milano, le gravi carenze nell’insegnamento, nella gestione delle classi e nell’inclusione degli alunni giustificano la cessazione del rapporto.

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 4044/2026, pubblicata il 12 ottobre 2026, ha respinto il ricorso di una docente di lingua inglese contro il provvedimento di dispensa dal servizio per incapacità didattica adottato dalla dirigente scolastica ai sensi dell’art. 512 del D.Lgs. 297/1994.

La decisione riguarda un’insegnante di ruolo con oltre trent’anni di anzianità, in servizio presso un istituto milanese dal 2015. Il provvedimento era stato disposto nel luglio 2025, al termine di un’indagine ispettiva avviata a seguito di numerose segnalazioni relative alla qualità dell’insegnamento e alle difficoltà nella relazione con gli studenti.

Secondo il Tribunale, gli accertamenti hanno dimostrato una situazione di incapacità didattica oggettiva e stabile, tale da giustificare la dispensa dal servizio. La sentenza chiarisce anche il rapporto tra valutazione della professionalità docente, libertà di insegnamento e responsabilità dell’amministrazione scolastica.

La dispensa per incapacità didattica ha natura diversa dalla sanzione disciplinare

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare le sentenze n. 17897 e n. 22466 del 2023, il Tribunale ricorda che l’art. 512 del D.Lgs. 297/1994 contempla tre distinte situazioni: inidoneità fisica, incapacità didattica e persistente insufficiente rendimento.

L’incapacità didattica consiste in un’inettitudine assoluta e permanente allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, derivante da carenze oggettive di natura comportamentale, intellettiva o culturale.

A differenza dello scarso rendimento riconducibile a insufficiente impegno o violazione dei doveri d’ufficio, la dispensa per incapacità didattica ha natura non disciplinare. Il provvedimento accerta l’oggettiva inidoneità del docente a esercitare la propria funzione e prescinde dall’attribuzione di una responsabilità colpevole.

Le carenze accertate durante l’ispezione

L’indagine, svolta tra marzo e maggio 2025, ha coinvolto due dirigenti tecnici e una docente abilitata all’insegnamento della lingua inglese, incaricata di fornire supporto specialistico.

Gli ispettori hanno osservato dieci ore di lezione nelle sei classi assegnate all’insegnante, esaminato documenti scolastici e ascoltato la docente e altri soggetti della comunità scolastica.

Le principali criticità riscontrate hanno riguardato il limitato utilizzo della lingua inglese durante le lezioni, la scarsa interazione con gli studenti, l’assenza di attività efficaci per lo sviluppo delle competenze linguistiche, le difficoltà nella gestione del gruppo classe e l’impiego di criteri di valutazione non adeguatamente strutturati.

Particolare rilievo è stato attribuito anche alle modalità relazionali adottate nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali.

Il giudice ha ritenuto che tali elementi, considerati complessivamente e confermati dalle testimonianze raccolte durante il processo, dimostrassero carenze professionali gravi, diffuse e persistenti.

La libertà di insegnamento non esclude la valutazione delle capacità professionali

La docente aveva sostenuto che le contestazioni riguardassero prevalentemente le proprie scelte metodologiche, tutelate dalla libertà di insegnamento prevista dall’art. 33 della Costituzione.

Il Tribunale ha respinto questa interpretazione, precisando che l’accertamento aveva riguardato l’effettivo svolgimento delle funzioni essenziali della docenza, anziché la preferenza dell’amministrazione per un particolare metodo pedagogico.

L’insegnamento richiede, oltre alla trasmissione delle conoscenze, la capacità di coinvolgere gli studenti, organizzare le attività formative, valutare gli apprendimenti e costruire relazioni educative efficaci.

Le carenze accertate incidevano direttamente su queste funzioni e, secondo il giudice, potevano quindi essere valutate senza violare la libertà di insegnamento.

Inclusione e relazione educativa nella valutazione del docente

Nella motivazione assume particolare importanza il comportamento dell’insegnante nei confronti degli studenti più fragili.

Durante l’ispezione, i dirigenti tecnici avevano osservato un episodio riguardante un alunno con ADHD, rimasto a lungo con la mano alzata senza ricevere attenzione dalla docente. Il Tribunale ha considerato l’episodio rappresentativo delle difficoltà relazionali e didattiche riscontrate anche in altre circostanze.

Sono stati inoltre esaminati comportamenti caratterizzati da rimproveri, urla e atteggiamenti che avevano provocato disagio negli studenti.

Secondo la sentenza, la funzione docente comprende la costruzione di un ambiente educativo capace di favorire partecipazione, confronto e crescita personale. Questa responsabilità assume particolare rilievo nei confronti degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, per i quali devono essere garantiti percorsi di apprendimento inclusivi e personalizzati.

I risultati INVALSI non bastano a escludere l’incapacità didattica

Tra gli elementi presentati a propria difesa, l’insegnante aveva richiamato i risultati scolastici degli alunni e gli esiti delle prove INVALSI, oltre alle testimonianze favorevoli di alcuni genitori e colleghi.

Il Tribunale ha riconosciuto che i risultati degli apprendimenti costituiscono elementi da considerare nella valutazione complessiva della professionalità, ma ha escluso che possano essere decisivi quando emergano gravi carenze metodologiche, educative e relazionali.

L’incapacità didattica, infatti, può essere accertata anche in presenza di risultati scolastici positivi, qualora altri elementi dimostrino l’inidoneità del docente a svolgere le funzioni essenziali dell’insegnamento.

Le testimonianze favorevoli alla ricorrente sono state ritenute meno rappresentative perché riferite a periodi precedenti rispetto all’indagine ispettiva del 2025.

Il ruolo dell’istruttoria e delle garanzie difensive

La sentenza attribuisce un peso determinante alla completezza dell’accertamento svolto dall’amministrazione.

Le segnalazioni delle famiglie e degli studenti avevano motivato l’avvio dell’ispezione, ma il giudice ha precisato che esse, da sole, non costituivano prova dell’incapacità didattica. La loro rilevanza derivava dalle successive conferme ottenute attraverso osservazioni dirette, documentazione e testimonianze.

Anche il rispetto delle garanzie partecipative è stato oggetto di verifica. La docente era stata ascoltata in più occasioni e aveva avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e produrre documenti.

Il Tribunale ha quindi giudicato adeguata l’istruttoria e legittimo il provvedimento adottato dalla dirigente scolastica sulla base delle risultanze ispettive.

È stata inoltre esclusa, nelle circostanze specifiche della controversia, la possibilità di utilizzare la docente in altri compiti ai sensi dell’art. 514 del D.Lgs. 297/1994, non essendo emersi i relativi presupposti.

Con il rigetto del ricorso, il giudice ha confermato la dispensa dal servizio e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.703,20 euro oltre accessori.

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