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Una docente, che per effetto di una decisa contrazione dell’organico 2025/2026 della sua attuale scuola di titolarità, perderà il posto e quindi andrà in soprannumero, ci chiede se avrà precedenza nella prima fase della sua domanda di mobilità. In buona sostanza la docente vuole sapere se, essendo perdente posto, potrà scegliere prima degli altri la destinazione all’interno del proprio comune di titolarità o in mancanza di posti, nei comuni più vicini alla sua attuale sede di titolarità.
Prof perdente posto e domanda di mobilità
Nella prima fase di mobilità, quindi all’interno dello stesso comune, il docente soprannumerario che si muove come perdente posto concorre, per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli aspiranti non soprannumerari.
Cosa diversa per i docenti perdenti posto, è la procedura delle precedenze per la seconda fase della mobilità. Quindi nella fase provinciale, ovvero tra comuni diversi della provincia di titolarità, il primo movimento sarà trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità.
Quando presentare la domanda di mobilità
Il docente perdente posto, dovrebbe ricevere il decreto di soprannumerarietà nel periodo tra l’1 e il 15 aprile, quindi sarà chiamato a presentare domanda di mobilità, su modello cartaceo, entro i 5 giorni successivi alla notifica di soprannumero.