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Docenti di religione, definito l’organico 2025/2026: 16mila posti, la suddivisione per regione – PDF

Ieri, 19 settembre, sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 169 del 18 agosto adottato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, che stabilisce la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica (IRC) per l’anno scolastico 2025/2026.

Il decreto è stato emanato considerando i dati acquisiti e elaborati dal Sistema informativo del Ministero in riferimento alla determinazione dell’organico di diritto per i diversi gradi di istruzione, e tenendo conto delle ore di insegnamento di religione cattolica risultanti dalle classi istituite e dal numero di alunni che se ne avvalgono. La consistenza di questa dotazione organica, articolata su base regionale, è stabilita, per legge, nella misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti. L’emissione del decreto è avvenuta dopo l’acquisizione del concerto sia del Ministro dell’economia e delle finanze (nota prot. n. 32670 del 17 luglio 2025) sia del Ministro per la pubblica amministrazione (nota prot. n. 884 del 29 luglio 2025), e dopo aver fornito l’informazione prescritta alle organizzazioni sindacali.

Il calcolo dei posti

La dotazione organica, la cui consistenza è dettagliata nella Tabella “A” allegata che costituisce parte integrante del provvedimento, definisce il numero di posti necessari per l’insegnamento della religione cattolica nell’anno 2025/2026. A livello nazionale, la sommatoria dei posti d’insegnamento complessivamente istituiti (colonna “e” della Tabella A) ammonta a 23.792. La conseguente dotazione organica autorizzata (pari al 70 per cento) è fissata a 16.654 posti totali. L’entità di questi posti è determinata a partire dal numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari previsti per la costituzione dei posti e delle cattedre in ciascun grado di istruzione. Ai sensi della normativa vigente (articolo 1, comma 3, della legge n. 186 del 2003), nel calcolo di questa dotazione organica non sono incluse le ore di insegnamento che vengono attribuite ai docenti già titolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

La ripartizione di questi posti di organico di diritto, entro il limite regionale stabilito dalla colonna “f” della Tabella “A”, è demandata alla responsabilità del dirigente dell’ufficio scolastico regionale. La ripartizione deve essere effettuata per ciascuno dei ruoli previsti dalla legge n. 186 del 2003 e deve tenere conto del territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Il decreto prevede che, in via residuale, sia possibile costituire posti di insegnamento attraverso contributi orari, anche se questi sono suddivisi tra gradi di istruzione differenti, a condizione che le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Qualora si presentino esigenze straordinarie e debitamente motivate, diverse da quelle relative all’adeguamento alla situazione di fatto, che comportino una rettifica (aumento o diminuzione) delle dotazioni organiche regionali, queste sono gestite sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali. Tali dirigenti devono prioritariamente verificare la possibilità di procedere mediante variazioni compensative tra i diversi gradi di istruzione (inclusa la scuola dell’infanzia), rimanendo all’interno dell’organico regionale di competenza. Inoltre, in fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto (come l’incremento di classi per variazione del numero degli alunni), i dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare all’Amministrazione scolastica e alla Diocesi competente l’incremento orario necessario per l’acquisizione degli spezzoni di orario dell’IRC, in relazione alle scelte effettuate da famiglie e alunni, e a provvedere alla soppressione degli spezzoni orari risultanti dagli accorpamenti di classi. Gli oneri finanziari derivanti dalle dotazioni organiche stabilite graveranno sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito.

LEGGI IL DECRETO

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