Le immissioni in ruolo 2025/2026 hanno consentito, ai docenti vincitori del concorso PNRR 2, di entrare in ruolo a partire dall’1 settembre 2025 con un contratto a tempo determinato, convertibile in contratto a tempo indeteminato se, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, il neoassunto avesse conseguito l’abilitazione attraverso la conclusione del percorso abilitante 30 CFU, 36 CFU o 60 CFU. In tal caso, con il conseguimento dell’abilitazione entro il 31 dicembre, l’anno scolastico 2025/2026 avrebbe costituito l’anno di formazione e prova del neoassunto.
Il decreto legge n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025, dispone all’art. 2 comma 4 la trasformazione del contratto da supplenza a tempo indeterminato per i docenti neoassunti 2025/26 per la scuola secondaria da concorso PNRR che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025.
È utile sapere che la scheda operativa del MIM (Allegato A) al DM 137 dell’11 luglio 2025, a firma Giuseppe Valditara, al punto B.15.2 specifica quanto segue: “I vincitori dei concorsi di cui all’articolo 4, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto legge n. 255 del 2001 che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell’anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell’anno scolastico 2025/2026“.
Quindi chi ha vinto il concorso PNRR 2 ed è stato assunto in ruolo a partire dall’1 settembre 2025, ma il suo contratto è a tempo determinato in attesa del conseguimento dell’abilitazione, potrà svolgere il suo anno di prova nel 2025/2026 se ha conseguito già la sua abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso del suo ruolo o se conseguirà tale titolo entro il prossimo 31 dicembre.
In particolare potranno svolgere l’anno di prova tutti i docenti che, pur avendo accettato la sede di ruolo da una graduatoria di concorso PNRR 1 e 2, sono stati assunti con contratto a tempo determinato in attesa del conseguimento dell’abilitazione 30, 36 o 60 CFU avviata dalle Università proprio per i docenti neoassunti in ruolo a partire dall’1 settembre 2025.
Nella sua accezione di normalità un anno di prova si definisce superato se sono stati garantiti 180 giorni di servizio nell’intero anno scolastico, compresi i giorni festivi, le domeniche ed eventualmente di chiusura delle scuole; se sono stati garantiti, nell’intero anno scolastico, 120 giorni di effettivo servizio di lezione e/o attività collegiale, quindi sono esclusi i giorni di chiusura della scuola e tutti i festivi, anche i giorni liberi del docente; infine il docente, per superare l’anno di prova, deve svolgere un colloquio finale, con tanto di relazione scritta sui laboratori seguiti nella sua formazione iniziale, con il comitato di valutazione della scuola.
In buona sostanza l’anno di prova dei docenti neoassunti in ruolo è disciplinato normativamente dall’art. 13 del D.lgs. n. 59/2017 e dall’attuativo Decreto Ministeriale 226/2022.
In riferimento al caso dei docenti entrati in ruolo a partire dall’1 settembre 2025, con contratto a tempo determinato, per lo scorrimento delle GM del concorso ordinario PNRR 1 e PNRR , modificato con un nuovo contratto a tempo indeterminato per avere acquisito l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025, c’è una chiara richiesta sindacate volta a riproporzionare i giorni di servizio da effettuare, nell’anno scolastico 2025/2026, al fine del superamento dell’anno di prova.
Tale riproporziamento dovrebbe essere fatto tenendo conto che dal 31 dicembre 2025 al 31 agosto 2026 ci sono otto mesi interi sui 12 totali. Quindi i 180 giorni dovrebbero essere ridotti a 120 giorni, mentre i 120 giorni effettivi di lezione dovrebbero diventare 80 giorni.
Quindi per rendere applicabile quanto previsto dall’allegato A al DM 137 dell’11 luglio 2025, il superamento dell’anno di prova dovrà essere riproporzionato sulla base del avere garantito almeno 120 giorni di servizio (compresi i giorni festivi e le ferie) e almeno 80 giorni di effettivo servizio svolto nelle classi (anche attraverso attività di potenziamento) e nelle attività collegiali.
Bisognerà attendere le prossime disposizioni del MIM rispetto alla possibilità del riproporzionamento dei giorni per il superamento dell’anno di prova per i docenti neoassunti a tempo determinato da concorso PNRR 1 e 2, e che, nel frattempo, abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro il 31 dicembre 2025.