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Docenti Irc: se vanno in esubero, cambiano materia

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I docenti di religione, che hanno ottenuto l’immissione in ruolo, se andranno in esubero potranno chiedere di cambiare materia. A patto che siano in possesso delle relative abilitazioni.
E’ quanto dispone l’articolo 4, comma 3, della legge 186/2003 – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 24 luglio 2003.
La legge, che ha disposto l’immissione in ruolo dei docenti di religione sul 70% dei posti funzionanti prevede , dunque, una scappatoia per evitare il licenziamento, consentendo agli Irc di accedere alla mobilità professionale, sia per quanto riguarda i passaggi di ruolo (da un ordine di scuola all’altro, con o senza cambio di materia di insegnamento) sia per quanto riguarda i passaggi di cattedra (da una classe di concorso all’altra nello stesso ordine o grado di scuola).
Fermo restando che, qualora il docente in esubero risultasse comunque incollocabile, potrebbe tentare la carta della mobilità intercompartimentale (art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001).
Se nemmeno quest’opzione dovesse funzionare, il docente sarà collocato in disponibilità per due anni a stipendio ridotto e poi scatterà il licenziamento (art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001).
Si tratta, peraltro, di ipotesi meramente astratte. L’esubero dei docenti di religione, infatti, potrebbe intervenire solo ed escusivamente nel caso in cui anche il 30% dei posti destinati ai supplenti dovesse scomparire. Cosa molto difficile a verificarsi, nonostante il drastico calo delle scelte dell’ora di religione da parte di alunni e famiglie.
Ciò nonostante, la disciplina del trattamento degli esuberi degli Irc preoccupa non poco il Cip (comitato insegnanti precari).Secondo Gianfranco Pignatelli, presidente del sodalizio : "il placet diocesano (l’idoneità all’insegnamento n.d.r.) potrebbe essere anche revocato, e a discrezione del vescovo, creando, di fatto, un sistema di reclutamento alternativo".
In buona sostanza, dunque, il rischio è che il docente di religione, assunto tramite procedure assai diverse rispetto ai docenti delle altre materie, possa usufruire di una sorta di doppio canale di reclutamento: il primo, gestito più o meno direttamnte dalla Curia vescovile (dalla quale dipende il rilascio e l’eventuale revoca dell’idoneità all’insegnamento e l’assegnazione della sede) e il secondo, ope legis, tramite l’accesso alla mobilità professionale.
Resta il fatto, però, che per accedere alla mobilità professionale è necessario che il docente sia in possesso delle relative abilitazioni.