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Docenti neo-assunti, servizi utili per il superamento del periodo di formazione e prova

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Come precisato con la nota 39533 del 4 settembre 2019, anche per l’a.s. 2019/2020 il periodo di formazione e prova è regolato dal D.M. 850/2015.

Il superamento del periodo di formazione e prova è dunque subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Esito favorevole del periodo di formazione e di prova

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

Esito sfavorevole del periodo di formazione e di prova

In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Il provvedimento indicherà anche gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Il secondo periodo di formazione e prova

Nel corso del secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova. La conseguente valutazione potrà prevedere:

  1. il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo;
  2. il mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma nel ruolo ai sensi della normativa vigente.

Nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico-didattico e relazionale, il dirigente scolastico richiede prontamente apposita visita ispettiva.

I suddetti provvedimenti sono adottati e comunicati all’interessato, a cura del dirigente scolastico, entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.