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Docenti su potenziamento, valido l’anno di prova anche se svolto su grado diverso

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L’USR Emilia Romagna ha diffuso una nota riguardante il periodo di prova e formazione per i docenti neoassunti nella Fase C.

Come sappiamo, gli insegnanti destinatari di nomina nella fase C, che ricoprono i posti dell’organico del potenziamento, sono stati impiegati prevalentemente per realizzare iniziative di carattere progettuale, oltre che per far fronte ad esigenze per supplenze brevi (alle condizioni dettate dal comma 85, art. 1, legge 107/2015).

Secondo l’USR, tali attività sono riferibili alle cattedre o ai posti di insegnamento giuridicamente determinati e per i quali si è ottenuta la nomina, ma possono esplicarsi in una pluralità di situazioni organizzative, educative e didattiche (progetti per gruppi di allievi, attività opzionali o facoltative, ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa, potenziamento della presenza in classe per avviare didattiche personalizzate, cooperative o innovative, svolgimento di funzioni di coordinamento, progettuali, ecc.).

Per tali ragioni, la formazione in contesto (fase peer to peer, elaborazione del portfolio, documentazione delle attività didattiche) terrà conto delle specificità di impiego del suddetto personale. A tal proposito, la C.M. 36167/2015 esemplifica, tra le attività didattiche che concorrono al periodo minimo di 120 giorni, sia i giorni di lezione in senso stretto, sia “i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali”.

Il principio secondo il quale l’attività di formazione va “svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo” (D.M. 850/2015) può quindi, secondo l’USR, trovare conferma nel momento della scelta dei laboratori formativi (12 ore).

 

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Per il personale assunto in fase C e utilizzato in ordine e grado scolastico diverso, l’Ufficio scolastico, nelle more di eventuali indicazioni dell’Amministrazione Centrale, ritiene che il periodo di prova e formazione possa essere validamente effettuato anche in scuola di grado scolastico diverso, sulla base delle esperienze didattiche che saranno effettivamente realizzate nell’ottica della progettualità d’Istituto.

La nomina del tutor è a cura del Dirigente scolastico della sede di effettivo servizio, sentito il Collegio dei docenti, che a tale fine fa affidamento a professionalità di competenza certa nel settore d’impiego del neoassunto, con attenzione alle dimensioni trasversali del profilo docente (competenze didattiche e metodologiche generali, competenze digitali, partecipazione alla vita scolastica, ambiti di responsabilità e formazione) che sono puntualmente richiamate nel bilancio di competenze e nel portfolio docente.

Il docente può poi optare, ai fini della formazione in presenza da attuarsi con riferimento alla cattedra di appartenenza, per quei laboratori formativi maggiormente attinenti al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Infine, sempre salvo diverso avviso dell’Amministrazione Centrale, l’USR ritiene che la valutazione preliminare del percorso formativo effettuato, corredata di tutta la documentazione prevista, debba essere curata dall’Istituzione scolastica di effettivo servizio del docente in prova e formazione, così come l’emissione del provvedimento di conferma in ruolo. La stessa notificherà poi tale provvedimento al Dirigente dell’Istituzione scolastica di titolarità giuridica del docente interessato.

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