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DS obbliga la docente al coordinamento, ma scatta il legittimo rifiuto della prof

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Sia i coordinamenti di classe che quelli dei dipartimenti o dei laboratori, sono attività aggiuntive retribuite con il FIS e non hanno carattere di obbligatorietà. Il docente che non vuole svolgere questi compiti aggiuntivi, può legittimamente rifiutare.

Ds impone coordinamento alla docente

In un Collegio docenti di un Istituto Comprensivo dell Calabria, la Dirigente scolastica comunica ai docenti, i coordinamenti di classe a loro affidati. Una docente decide di rifiutare l’incarico, che le era stato affidato senza nessun confronto e assenso.

La Ds sostiene che l’incarico è già stato assegnato e non può essere rifiutato, se esistono motivazioni gravi e oggettive, continua la Ds in pieno Collegio, invita la docente a produrre domanda scritta di rinuncia, con i relativi motivi a non potere svolgere la mansione assegnata. Per dissuadere la docente a non presentare tale domanda di riuncia al incarico di coordinatore, aggiunge che segnalerà all’ufficio scolastico provinciale tutti i docenti che motiveranno il rifiuto all’incarico.

Coordiantore, Presidente e Segretario verbalizzante

Un docente non è obbligato a svolgere l’incarico di Coordinatore del Consiglio di classe, ma è obbligato invece a ricoprire il ruolo di Presidente e Segretario verbalizzante dello stesso Consiglio.

Il segretario verbalizzante del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC. È designato dal Dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure, come accade in molte scuole, l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico ad un unico docente. Il docente non può, almeno che non ci siano motivi oggettivi, rifiutarsi di espletare il compito di Segretario verbalizzante.

Si tratta di una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile poiché documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio. Il ruolo di segretario deve svolgere un docente facente parte del Consiglio di classe, individuato dal Dirigente scolastico.

Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dalla funzione di Segretario verbalizzante del Consiglio di classe. Il ruolo di Segretario del Consiglio di Classe è una funzione docente che potrebbe non essere retribuita, in alcune scuole la Contrattazione di Istituto prevede un obolo di qualche euro per chi svolge questo ruolo.

Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico. Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi. Di solito, in assenza del Dirigente, la funzione di Presidente è affidata al Coordinatore di classe.

Il coordinatore di classe, invece, non ha compiti di carattere ordinamentale e legislativo. Il coordinatore del Consiglio di classe è una figura molto utile e i suoi compiti di coordinamento sono decisi dal Collegio nel Ptof, per cui il Coordinatore ha compiti diversi da scuola a scuola proprio perché non previsti dall’ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico dell’Istituto in cui svolgere tale funzione. Il Coordinatore è un delegato del Dirigente scolastico per precisi compiti a lui designati. Il pagamento del ruolo del Coordinatore che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo è deciso in sede di contrattazione di Istituto. Il ruolo di Coordinatore di classe non è obbligatorio e può essere rifiutato dal docente che non lo vuole svolgere.

Nessuna motivazione di rinuncia al coordinamento

Il docente non ha obblighi di motivare il suo rifiuto al ruolo di Coordinatore, non deve giustificarsi con il Ds della sua rinuncia a svolgere questa funzione aggiuntiva. La Dirigente scolastica non può segnalare all’ufficio scolastico provinciale i nominativi di coloro che si rifiutano di svolgere il ruolo di coordinatore, sarebbe molto grave se realmente la Ds avesse detto una cosa del genere.