In ogni scuola vengono individuati i responsabili preposti all’applicazione del divieto di fumo nei singoli plessi, in attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/1/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2004.
E’ compito dei responsabili preposti:
● vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto
● vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti ella scuola (allievi, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura, vigilare sull’osservanza del divieto ed accertare le infrazioni. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti preposti procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in duplice copia del verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.
In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all’interessato entro il termine di 30 giorni dall’accertamento, mediante raccomandata A/R.
Se il trasgressore è minorenne, la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva.
L’autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi (se l’infrazione è accertata in una scuola statale è il prefetto, se si tratta di una scuola privata è l’autorità competente indicata dalla specifica normativa regionale).