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Edifici scolastici non sono a norma se edificati in aree dove le autoscale dei vigili del fuoco non possono accostarsi alle finestre

Lucio Ficara

Una docente di un Liceo calabrese ci chiede se l’edificio scolastico in cui presta servizio è a norma oppure se, come lei teme, non rispetta le norme sulla sicurezza e in particolare quelle antincendio. La docente ci pone la seguente domanda: “L’edificio scolastico del Liceo in cui sono titolare, non confina in nessuno dei suoi 4 lati, con una strada accessibile ai mezzi di trasporto. La scuola è ubicata all’interno di un’area che non consente a un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco di accostarsi alle finestre del medesimo plesso scolastico. Il palazzo in cui sono allocate le aule, è alto più di 12 metri e l’accesso alla scuola dista dalla strada almeno 25 metri con altra struttura interposta e limitrofa alla strada urbana. Una stituazione di questo tipo, rispetta le norme antincendio?“.

Edificio scolastico non a norma

È utile sapere che per gli edifici scolastici posti ad un’altezza maggiore di 12 metri deve sempre essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei Vigili del fuoco all’edificio stesso, almeno ad una qualsiasi finestra/balcone di ogni piano dell’edificio.

Qualora non sia possibile, per una particolare ubicazione della struttura scolastica, garantire l’accesso ai mezzi dei vigili del fuoco, è di fondamentale importanza l’esistenza di una scala protetta che risponda a tutte le norme antincendio. Tale scala protetta oltre ad avere accesso ad ogni singolo piano deve avere una larghezza non minore di 120 centimetri, le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate di corrimano centrale; qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avere ringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivanti da un rapido deflusso in situazioni di emergenza o di panico.

È necessari precisare che i locali ad uso scolastico possono essere ubicati:
a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, nel rispetto delle norme di sicurezza relative alle specifiche attività non escludano la vicinanza e/o la contiguità di scuole.

La situazione descritta dalla docente lascia molto perplessi ed è consigliabile che le figure preposte alla sicurezza, come il RSPP e le RLS, il dirigente scolastico, facciano tutte le verifiche del caso per evitare situazioni penalmente rilevanti.

Aggiornamento dei dati in arrivo

Il tema della sicurezza e della normativa anticendio è molto sentito in tutta Italia, per ovvie ragioni. Non a caso si tratta di uno degli open data pubblicati dal ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata all’edilizia scolastica.

Nel dataset è indicato se gli edifici sono dotati del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) finalizzata ai controlli di prevenzione incendi, e se hanno effettuato il rinnovo periodico della conformità antincendio. Al momento, i dati sono aggiornati all’anno scolastico 2022/23.

Lo scorso 25 luglio, in seguito alla polemica sollevata dal deputato Antonio Caso (M5S) – che aveva accusato il ministero di “non aver ancora aggiornato i dati sulle condizioni di sicurezza e di vivibilità degli istituti scolastici” – viale Trastevere ha chiarito che i dati “verranno resi disponibili entro la prossima settimana (la settimana in corso per chi legge) per tutti gli indicatori di riferimento”. Dunque anche per quelli relativi alle norme anticendio.

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