Il 21 aprile del 2026 è stata approvata la legge n° 50 di conversione del decreto n° 19 del 19 febbraio 2026 che ha previsto la possibilità per i candidati idonei al concorso straordinario del 2020, esclusi in un primo momento dal decreto n° 45 del 2025, di poter presentare la domanda per essere inseriti negli elenchi regionali.
Alla luce delle disposizioni previste dal decreto n° 45 e dalle successive novità e modifiche introdotte nel merito degli elenchi regionali, possono presentare la domanda per una sola regione, i docenti che non hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo e che hanno superato:
• La prova scritta e orale con il punteggio minimo di 70/100;
• La prova scritta, orale e pratica nelle classi di concorso ove prevista sempre con un punteggio minimo di 70/10;
• La sola prova scritta prevista dal concorso straordinario bandito con decreto n° 510 del 23 aprile 2020.
Negli elenchi regionali, costituiti per anno, per classi di concorso e per tipologia di posto, i docenti possono iscriversi sia per anno sia per più classi di concorso, selezionando le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali hanno superato le prove.
La legge prevede che il Ministro dell’Istruzione e del Merito annualmente, entro il 31 dicembre, emani un decreto nel quale sono definiti: le modalità di costituzione, il funzionamento e l’aggiornamento degli elenchi e la possibilità di cambiare regione. Fermo restante che l’ordine interno degli elenchi segua il criterio cronologico dell’anno in cui è stato bandito il concorso.
Con l’entrata in vigore degli elenchi regionali le immissioni in ruolo dal primo settembre del a. s. 2026/2027, seguiranno il seguente ordine:
• Iscritti nelle GAE;
• Graduatorie di merito dei Concorsi;
• Elenchi regionali;
• Prima fascia GPS sostegno;
• Mini call veloce sostegno
All’interno degli elenchi regionali il criterio generale prevede l’ordine cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti , fermo restante che ogni elenco è articolato in due sezioni, da cui si attinge nel seguente ordine:
• La prima sezione, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso nella regione nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco;
• La seconda sezione, costituita dagli aspiranti che hanno sostenuto il concorso in una regione diversa da quella nella quale chiedono l’iscrizione nell’elenco.
I docenti individuati per l’immissione in ruolo dagli elenchi regionali hanno cinque giorni di tempo per comunicare l’accettazione del contratto o l’eventuale rinuncia, fermo restante che qualora non dovessero dare riscontro entro i cinque giorni previsti, sono automaticamente considerati rinunciatari.
Nel caso in cui il docente individuato per il ruolo dovesse rinunciare al contratto a tempo indeterminato, andrebbe incontro alla:
• Decadenza immediata dalla proposta di ruolo e il posto assegnato al candidato successivo;
• Cancellazione dall’elenco regionale per quell’anno scolastico: la rinuncia comporta la perdita della posizione nell’elenco utilizzato per le immissioni in ruolo. Non è possibile essere nuovamente convocati da quello stesso elenco fino all’anno successivo.