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Elezioni organi collegiali 2025/2026: procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91

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Il 19 settembre 2025 con la nota n° 2025 il Ministero ha ricordato alle scuole che entro il prossimo 31 ottobre 2025, dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi collegiali di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli d’istituto delle scuole di secondo grado non giunti a scadenza.

Procedura semplificata

La nota, nell’indicare la procedura da seguire, al fine procedere alle elezioni degli organi collegiali della durata annuale come il consiglio d’intersezione, d’interclasse e di classe, e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli d’istituto delle istituzioni scolastiche d’istruzione secondaria di secondo grado non giunti a scadenza, vada adottata la procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 1991 e dalle successive modifiche.

Cosa prevede la procedura

Entro il 31 ottobre il dirigente scolastico, convoca, per ciascuna sezione e classe, l’assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado quella degli studenti; in ognuna di esse si discute delle problematiche relative alla partecipazione democratica nella gestione della scuola e si chiariscono le modalità di espressione del voto.

Contenuti della convocazione

La convocazione con un preavviso scritto di almeno 8 giorni, deve contenere:
• L’orario di apertura dei lavori dell’assemblea;
• Le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l’orario di apertura e chiusura del medesimo.

Votazione e partecipazione dei genitori

Al fine di consentire la massima partecipazione dei genitori, in ciascuna classe, al termine dell’assemblea è costituito un seggio elettorale che consente di procedere alle votazioni che devono concludersi in un tempo massimo di due ore e successivamente procedere allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.

Esiguità elettori

Qualora gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nel quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

Parità di voti

Nell’ipotesi in cui due o più genitori o studenti dovessero riportare, ai fini dell’elezione dei consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Votazione degli studenti

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto, sarà invece la commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.
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Procedura ordinaria

La nota ministeriale inoltre chiarisce che qualora in un’istituzione scolastica dovesse essere decorso il triennio di validità delle elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria, la cui data sarà fissata dal Direttore generale di ciascun USR di competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 30 novembre e lunedì 1 dicembre 2025.