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Elezioni RSU 2025, invio telematico dei verbali all’ARAN entro il 6 maggio: si può correggere un verbale già inviato?

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L’ARAN ha pubblicato un avviso in cui precisa che l’invio dei verbali RSU deve avvenire esclusivamente a cura dell’Amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025 mediante l’inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all’interno dell’applicativo VERBALI RSU, disponibile nell’Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.

In proposito, fa presente che non si terrà conto dei verbali inviati mediante altra modalità (pec, email, raccomandata, ecc.).

Nella circolare n. 1/2025 dell’ARAN è chiarito che per la trasmissione del verbale occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad
accreditare il proprio RLE o RLC.

Per accedere all’applicativo “VERBALI RSU”, il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le Amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all’A.Ra.N. attraverso l’applicativo “VERBALI RSU”. L’informazione è, infatti, condizione necessaria affinché l’Agenzia non solleciti l’invio di verbali mancanti.

Correzione dei verbali trasmessi all’ARAN

Per la rettifica di eventuali errori riscontrati dopo la trasmissione, è necessario che la Commissione elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla e sostituisce il precedente. Tale nuovo verbale dovrà essere tempestivamente caricato dall’Amministrazione nell’applicativo VERBALI RSU riaprendo il relativo fascicolo telematico.

Non è ammessa la correzione dei dati qualora la comunicazione dell’errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale o qualora non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale.