Con l’approvazione alla camera del disegno di legge di conversione del decreto n° 127 del 9 settembre del 2025 assume una modifica più stringente la procedura per l’ammissione agli esami di maturità dal 2026.
Le studentesse e gli studenti, dopo aver frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi d’istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, su delibera del consiglio di classe e a condizione di avere i seguenti requisiti:
• Aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
• Aver partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;
• Avere svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro
• Aver conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina
• Aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Sono ammessi agli esami di maturità le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale quadriennale di tecnico nei percorsi del sistema d’istruzione e formazione professionale.
A richiesta degli interessati sono ammessi a sostenere gli esami di maturità le studentesse e gli studenti che al termine della penultima classe del percorso quinquennale, nello scrutinio finale:
• Hanno riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento;
• Hanno seguito un regolare corso di studi d’istruzione secondaria di secondo grado;
• Hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Le studentesse e gli studenti che nello scrutinio finale dovessero aver conseguito una valutazione nel comportamento pari a sei decimi, su delibera del consiglio di classe, sono ammessi dopo aver avuto assegnato un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo.
Sono ammessi, su motivata delibera del consiglio di classe, le studentesse e gli studenti che nello scrutinio finale dovessero aver conseguito una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline.
Le studentesse e gli studenti nel caso dovessero riportare una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, su delibera del consiglio di classe, non sono ammessi all’esame di maturità conclusivo del percorso di studi.