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Esami per revisori contabili presso Ministero della Giustizia

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Il decreto riguardante l’avviso con il quale il Ministero della giustizia ha indetto per  l’anno 2003 la sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, è pubblicato sulla G.U. – 4ª Serie speciale – n. 78 del 7/10/2003, nella quale è riportato anche il fac-simile dell’istanza di ammissione all’esame ed il programma delle prove scritte e delle eventuali prove orali.
La  domanda di ammissione all’esame deve essere indirizzata alla commissione esaminatrice per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili e presentata in bollo (euro 10,33), entro il 6 novembre 2003, all’Ufficio IV – Revisori contabili del Ministero della giustizia – via Tronto n. 2, c.a.p. 00198 Roma (nelle ore di apertura al pubblico o spedita a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento). L’istanza deve essere corredata dei documenti (soggetti ad imposta di bollo) indicati al comma 3 dell’art. 1 del citato decreto (ovvero, sarà possibile presentare dichiarazioni sostitutive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente) e dell’attestazione di pagamento del contributo di euro 25,82 da versare su apposito conto corrente postale (numero e intestatario sono riportati nella Gazzetta ufficiale citata).

Gli aspiranti devono aver conseguito un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali (rilasciati al compimento di un ciclo di studi  della durata minima di tre anni) in materie economiche, aziendali o giuridiche, nonché aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati  (i  dipendenti  dello Stato e degli enti pubblici devono aver  svolto il tirocinio presso un funzionario pubblico iscritto nel registro  dei  revisori  contabili). Nella domanda, gli aspiranti possono, eventualmente, dichiarare di aver diritto all’esonero parziale: per  aver superato un esame di Stato teorico-pratico, per l’abilitazione all’esercizio di attivita’  professionale (art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 88/1992); per aver superato (se  dipendente dello Stato o di un ente pubblico), presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico come previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 88/1992. In questi casi, dovrà indicare le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.

Con successivo decreto del Ministro della giustizia, che sarà riportato nella  Gazzetta  Ufficiale  –  4" serie  speciale  –  del 10 febbraio  2004,  saranno indicate le materie oggetto delle prove scritte e verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le suddette prove avranno luogo.