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Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche a.s. 2017/2018

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Il Miur ha comunicato i limiti di reddito, per l’a.s. 2017/2018, per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Il Ministero ricorda che le tasse scolastiche sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ammontano a:

  • tassa di iscrizione – € 6,04;
  • tassa di frequenza – € 15,13;
  • tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione – € 12,092;
  • tassa di rilascio dei relativi diplomi – € 15,13.

Per inciso, la tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum all’atto dell’iscrizione al quarto anno.

 

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E’ prevista la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori a determinati limiti che si rivalutano ogni anno. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti:

Per i nuclei familiari

formati dal seguente numero di persone

Limite massimo di

reddito per l’a.s. 2016/2017 riferito all’anno d’imposta 2015

Rivalutazione in

ragione dello 0.9 % con arrotondamento all’unità di euro superiore

Limite massimo di

reddito per l’a.s. 2017/2018 riferito all’anno d’imposta 2016

1 € 5.336,00 € 48,00 € 5.384,00
2 € 8.848,00 € 80,00 € 8.928,00
3 € 11.372,00 € 102,00 € 11.474,00
4 € 13.581,00 € 122,00 €13.703,00
5 € 15.789,00 € 142,00 € 15.931,00
6 € 17.895,00 € 161,00 € 18.056,00
7 e oltre € 19.996,00 € 180,00 € 20.176,00

Infine, il Miur ribadisce che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell’eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Direttore generale.

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