Home Personale Faccio supplenze saltuarie: posso fare la domanda per gli esami di Stato?

Faccio supplenze saltuarie: posso fare la domanda per gli esami di Stato?

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Oltre i docenti che devono obbligatoriamente fare domanda per fare il commissario esterno agli esami di Stato, c’è chi ha la facoltà di farla.

Un nostro lettore ci pone questa domanda: “Sono iscritto nelle graduatorie d’Istituto di II fascia e faccio supplenze saltuarie, posso fare la domanda per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2016/2017, tramite istanze online?”. Oltre ai docenti obbligati a fare la domanda di partecipazione agli esami, la circolare n.2 del 9 marzo 2017 al punto 2.c.d. viene specificato chi ha facoltà e non l’obbligo a fare questa domanda. Bisogna sapere che hanno obbligo a fare questa domanda anche i docenti iscritti alle graduatorie di II fascia di Istituto che abbiano un contratto fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto 2017) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2017).

Così come i docenti di II fascia anche quelli di III fascia se in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli, e se supplenti con contratto fino al 31 agosto 2017 o fino al 30 giugno 2017, hanno obbligo di fare la domanda per commissario esterno agli esami di Stato.

Invece tra coloro che hanno facoltà, ma non l’obbligo, a presentare questa domanda, ci sono i docenti di ruolo in condizione di part time, i docenti di sostegno che non abbiano seguito un studente che partecipa agli esami stessi, ma che siano in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado e che siano in una delle condizioni indicate dall’art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica “F”/ ”H”/ ”I”/ “M” di cui all’allegato 7 della circolare n.2/2017), i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni incluso l’anno 2016/2017, i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado, i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria di secondo grado, i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Per cui al docente che ci ha posto la domanda se può fare domanda tramite istanze online, rispondiamo che la può fare solo nel caso in cui negli ultimi tre anni scolatici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 abbia avuto una supplenza al 31/08 o al 30/06 in un Istituto statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Se così non fosse non può fare domanda di partecipazione agli esami di Stato in formato online, ma può fare richiesta di messa a disposizione cartacea all’ufficio scolastico provinciale per sostituire i docenti nominati che si dovessero ammalare nel periodo degli esami.

ModelloES.pdf