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Faq dal n. 86 al n. 90

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86) Mi piace molto il lavoro che state svolgendo in merito alle Faq. Io ho scritto 6 quesiti su vari aspetti che non mi sembravano precisati nelle risposte già pubblicate e solo 2 hanno trovato risposta. Purtroppo, nel mio istituto c’è un clima poco sereno a causa delle interpretazioni contrastanti in merito ai modi di applicare la circolare n. 84. Le vostre risposte sono l’unica fonte di autorevolezza per tacitare gli animi. Ma alcuni colleghi ed anche il dirigente mi hanno provocatoriamente chiesto: “Ma chi c’è dietro quelle risposte? Chi dà autorevolezza?”. Non sarebbe possibile conoscere la fonte cioè le persone che si stanno adoperando per fornire indirizzi normativi ed applicativi più precisi?
Ringraziamo per l’apprezzamento e ci auguriamo che il nostro lavoro sia effettivamente di aiuto e di orientamento a chi ci legge.
Dei quesiti trasmessi una parte evidentemente non ci è pervenuta, come successo ad altri quesiti, per questioni tecniche dovute soprattutto al filtro di sicurezza per l’accesso telematico.
Per la precisione, questo è il quinto da Lei inviato.
Cogliamo l’occasione per precisare che sono molti i quesiti pervenuti e non ancora evasi, per i quali contiamo, comunque, di fornire risposta il più presto possibile.
Il servizio di Faq è gestito esclusivamente da personale della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del Ministero, senza alcun apporto esterno, come sembra un po’ maliziosamente sottintendere la domanda.
L’autorevolezza (se c’è) delle risposte ci viene dalla conoscenza delle disposizioni che noi cerchiamo di interpretare nello spirito più che nella forma, preoccupandoci di leggerle e riferirle all’insieme del contesto normativo secondo le finalità delle norme e della Riforma.
 
87) Il documento di valutazione deve essere compilato alla fine di ogni anno scolastico, per tutte le classi o soltanto alla fine della prima, della terza e della quinta della scuola primaria?
Pur essendovi un’articolazione della scuola primaria in un primo anno e in due successivi periodi didattici biennali, che potrebbero far ritenere che anche la valutazione abbia una parallela scansione, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come prevede l’art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004, è invece periodica e annuale.
Tuttavia è bene ricordare che tale valutazione ha una valenza diversa a seconda che si riferisca al passaggio da un periodo all’altro oppure all’ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo periodo.
In questo ultimo caso – ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo periodo (cioè dalla seconda alla terza classe e dalla quarta alla quinta) – l’eventuale decisione di non ammissione deve essere assunta dai docenti dell’équipe pedagogica all’unanimità e solamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
In caso di passaggio al periodo successivo (dalla prima alla seconda classe, dalla terza alla quarta e dalla quinta al primo anno della secondaria di I grado) non è, invece, prevista l’eccezionalità del non passaggio né la conseguente unanimità di decisione da parte dei docenti dell’équipe pedagogica.
E’ bene ricordare che l’avvenuta abrogazione dell’art. 145 del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) non prevede più che sia il consiglio di interclasse a deliberare in ordine all’eventuale non ammissione dell’alunno alla classe successiva, bensì i soli docenti dell’équipe pedagogica.
 
88) La circolare n. 84 prevede che, per la compilazione del Portfolio, i collegi dei docenti “i criteri in base ai quali va operata la selezione e l’organizzazione dei documenti che più significativamente descrivono e attestano il percorso formativo dell’alunno e che garantiscono la valenza e gli aspetti orientativi e valutativi propri del Portfolio”.
Quali potrebbero essere questi criteri?
In materia esiste già un’ampia letteratura che può facilitare il compito delle scuole. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche non spetta certamente al Ministero intervenire in materia, tuttavia, a mero titolo di esempio, può essere opportuno orientarsi verso criteri ispirati dall’esigenza di selezionare nella documentazione quanto è effettivamente significativo, diverso e personalmente originale.
Tale forte significatività potrebbe far riferimento, ad esempio, all’interesse e alla motivazione mostrati dall’alunno, al suo impegno, al suo stile cognitivo e alle sue capacità metacognitive, alla padronanza di strategie, alla disponibilità e all’autoregolazione dell’apprendimento.
 
89) Ho predisposto, in qualità di dirigente scolastico, il documento programmatico per la sicurezza e il provvedimento di adozione dello stesso, in considerazione della scadenza, fissata dal D.L.vo n. 196 del 2003, al 31 dicembre 2005.
Leggo nella C.M. n. 84 che il Ministero inoltrerà alle scuole, dopo l’approvazione da parte del Garante, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi agli studenti e al personale scolastico, affinché venga adottato con formale deliberazione.
Chiedo, pertanto, di conoscere se tale regolamento sostituirà il documento programmatico oppure se dovrà integrarlo; quale organo dovrà deliberarne l’adozione e se, in mancanza del regolamento, debba la sottoscritta soprassedere anche sull’adozione del documento programmatico, già predisposto e pronto per diventare efficace.
Il documento programmatico per la sicurezza e il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono due atti distinti e diversi.
Il secondo è tuttora in fase di definizione da parte del Garante e, non appena possibile, sarà trasmesso, a cura del Ministero, a tutte le istituzioni scolastiche per gli adempimenti di competenza.
La formale deliberazione, che non potrà comportare adattamenti di alcun tipo da parte delle istituzioni scolastiche, dovrà essere deliberata dal consiglio di istituto.
L’eventuale ritardo di approntamento e invio del regolamento non incide sulle procedure di adozione e approvazione del documento programmatico per la sicurezza.
 
90) Nella scuola secondaria di primo grado si possono utilizzare le ore del tempo dopo-mensa per attività opzionali? La dirigente sostiene che non è possibile: come dovremmo riempire tre ore di un secondo rientro pomeridiano, richiesto dalle famiglie?
Nessuna disposizione, per fortuna, è scesa al dettaglio dell’organizzazione del tempo dedicato al dopo-mensa, rispettando, in tal modo l’autonomia organizzativa e didattica delle scuole.
E’ bene ricordare, in proposito, che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa non viene quantificato esattamente dall’art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004. Il comma 4 di tale articolo prevede, infatti, che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa sia fino ad un massimo di 231 ore annue, corrispondenti mediamente ad un massimo di sette ore settimanali.
La quota oraria giornaliera del “dopo-mensa” potrebbe quindi variare da zero in poi, consentendo di svolgere nella fascia pomeridiana due o tre ore per attività curricolari od opzionali.