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Ferie non godute: altro chiarimento della Funzione Pubblica

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La questione del divieto di liquidazione delle ferie non fruite, introdotto dalla Spending Review, sembra non avere ancora una fine certa. Un altro chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica apre, infatti, uno spiraglio per alcuni casi di cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici.
Il parere n. 40033 dell’8 ottobre scorso, reso all’Azienda ospedaliera romana San Camillo, precisa che nel divieto posto dal comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012 non rientrerebbero i casi di cessazione dal servizio in cui l’impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.
Per queste ipotesi dunque, secondo la Funzione Pubblica, si potrà procedere alla liquidazione dell’indennità sostituiva per ferie non fruite.
Il parere, però, non risolve a fondo la questione, perché, come conclude lo stesso Dfp, considerati i risvolti finanziari della materia, è “necessario acquisire in proposito l’avviso del Ministero dell’economia e delle finanze”. Si resta quindi in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Mef.