Home Archivio storico 1998-2013 Ordinamento Ferie: norme contrattuali chiare

Ferie: norme contrattuali chiare

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Siamo ormai giunti, stanchi e carichi di tanta inutile burocrazia, alla fine di quest’anno scolastico. L’ultima campanella suonerà il prossimo 9 giugno quasi per tutte le regioni (fanno eccezione Piemonte, Basilicata, Sicilia).
 Tra le altre cartacce da presentare al protocollo delle nostre scuole c’è anche quella della richiesta di ferie secondo l’art.13 comma 8 del CCNL 2006-2009. In tale comma si afferma che le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 15 dello stesso articolo 8. Nel comma 15 c’è scritto che all’atto della cessazione dal lavoro, nel caso le ferie non siano state fruite si procede al pagamento delle stesse, sia per il personale a tempo indeterminato che per quello a tempo determinato.
I docenti a tempo indeterminato di norma fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche, cioè nei mesi di luglio e agosto, mentre rimane ferma la possibilità di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni e, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell´anno.
I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di stato, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio – agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l´obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. 
Ci teniamo a precisare che i quei dirigenti che mandano in ferie d’ufficio i docenti, nei giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, periodo di giugno post scrutini), non lo possono fare, perché violerebbero la norma contrattuale scritta nell’art. 19 comma 2 del CCNL 2006-2009.