Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico insieme all’avvocato Francesco Orecchioni, vicepresidente dell’associazione SIDELS, discuteranno del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per i docenti precari in Italia e su come fare ricorso (con un potenziale indennizzo minimo di 1500 euro per annualità).
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Altro che tre mesi di vacanza, sfatiamo il mito
Gli esperti sfatano il luogo comune dei tre mesi di ferie e spiegano come molti docenti a termine non hanno diritto al pagamento delle ferie, specialmente con contratti al 30 giugno o fino al termine delle lezioni. La normativa, in particolare il D.L. 95/2012 (spending review), ha stabilito che le ferie vadano fruite all’interno del contratto, ma nella scuola ciò è spesso impossibile a causa della difficoltà di sostituzione.
L’amministrazione considera le ferie godute durante i periodi di sospensione delle lezioni, spesso a insaputa dei docenti e senza un provvedimento formale. Le sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione confermano il diritto a un indennizzo per le ferie non fruite, stabilendo che il personale docente a termine non è obbligato a goderne nei periodi di sospensione, a meno di esplicita comunicazione del dirigente.
Il ricorso per la monetizzazione può essere intrapreso per servizi prestati negli ultimi dieci anni, con un potenziale indennizzo minimo di 1500 euro per annualità, ed è accessibile anche al personale di ruolo per i periodi di precariato.