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Fondo di istituto, si possono usare anche economie dell’anno precedente e per finalità diverse

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L’ARAN, con orientamento applicativo CIR24, si è espressa in merito alla possibilità, nell’anno scolastico in corso, di destinare le economie del fondo d’istituto dell’anno scolastico precedente a finalità diverse da quelle originariamente previste.

Innanzitutto, l’ARAN ha chiarito che con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite sia le risorse finanziarie elencate nel comma 1 dell’art. 40, sia le risorse relative alla valorizzazione del personale docente.

In particolare, l’art. 4, comma 1, si riferisce alle seguenti risorse:

  • a) Fondo per l’Istituzione Scolastica di cui all’art. 2, comma 2, primo alinea del
    CCNL 7/8/2014;
  • b) risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di
    educazione fisica nell’avviamento alla pratica;
  • c) risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
  • d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
  • e) risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a
    forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
  • f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Dall’accorpamento di tutte queste risorse, il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40, vale a dire:

  • a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del
    CCNL 29/11/2007;
  • b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica
    nell’avviamento alla pratica sportiva;
  • c) le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
  • d) gli incarichi specifici del personale ATA;
  • e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
    immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
  • f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  • g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge
    n. 107/2011;
  • h) le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

In sede di contrattazione integrativa nazionale, le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa vengono distribuite alle istituzioni scolastiche e sono poi attribuite alle singole istituzioni scolastiche secondo determinati parametri:

  • a) numero di punti di erogazione del servizio;
  • b) dotazione organica;
  • c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in
    relazione al criterio di cui al comma 4, lettera b);
  • d) aree soggette a maggiore rischio educativo;
  • e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità
    e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.

Tali criteri di ripartizione – conclude l’ARAN – assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.