
Da qualche mese si sta già pensando, in tutte le scuole di Italia, di predisporre tutto quello che serve per un corretto avvio dell’anno scolastico 2025-2026. Una sorta di programmazione meticolosa per dare avvio, nel rispetto delle norme e delle regole, ad un nuovo anno scolastico che già è alle porte. Una delle principali responsabilità che spetta, agli organi collegiali di una scuola, è senza alcun dubbio la formazione delle classi e la collocazione che queste classi dovranno avere all’interno delle strutture in dotazione alla scuola. È utile ricordare che suii criteri generali della formazione delle classi c’è da sentire il parere del Collegio dei docenti e poi c’è l’indicazione che deve essere data dal Consiglio di Istituto.
Collegio docenti e Consiglio di Istituto
La formazione delle classi per l’anno scolastico 2025/2026, deve essere indicata dal Consiglio di Istituto della scuola, in prospettiva dell’avvio del nuovo anno scolastico. Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/1994, il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. È importante sottolineare che, tenuto conto dell’indicazione dei criteri generali da parte del Consiglio di Istituto, il Collegio dei docenti, ai sensi dell’art.7, comma 2 del d.lgs.297/94, formula proposte al dirigente scolastico per la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
Trasparenza e informazione
La proposta della formazione delle classi e degli organici di una scuola, sono oggetto di informazione sindacale. Il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.30, comma 10, del Contratto Collettivo Nazionale della scuola del 18 gennaio 2024, deve informare le RSU della scuola e i sindacati provinciali, sulla proposta di formazione delle classi e degli organici.
I dati delle iscrizioni di un Istituto scolastico, successivamente all’informativa sindacale, dovrebbero essere comunicati, dal Dirigente scolastico, anche a tutto il Collegio docenti. Questi dati sono importantissimi per la formazione delle classi e di conseguenza per la assegnazione dei docenti alle classi per l’anno scolastico successivo. La trasparenza di questi dati è un atto dovuto del Dirigente scolastico, che dovrebbe pubblicare anche i criteri di formazione delle classi e dell’assegnazione dei docenti, indicate appositamente dal Consiglio di Istituto.
A tal proposito si ricorda che gli atti del Consiglio di Circolo o di istituto, che è competente a definire i criteri per la formazione delle classi, sono pubblici a norma dell’art. 43 del d.lgs. 297/94.
Formazione classi pollaio e rischi sicurezza
In prima istanza è importante specificare che, ai sensi dell’art.1, comma 84 della Legge 107/2015, il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Quindi se per esempio l’ufficio scolastico provinciale approva un organico dell’autonomia che può prevedere una media di 24 o 25 per singola classe, diventa rischioso per la sicurezza e anche per la qualità della didattica prevedere classi pollaio di 28, 29 o addirittura 30 alunni.
Purtroppo le cosiddette “classi pollaio” rappresentano una negatività evidente per la qualità dell’offerta formativa e un grave problema per la sicurezza degli alunni e dei docenti.
A volte capita che in aule la cui capienza permetterebbe di accogliere fino ad un massimo di 25 alunni ne vengono inseriti, non sempre per ragioni oggettive, altri fino ad arrivare al limite di 28, 29 e anche 30 alunni per classe. Questo modo di formare le classi non rispetta alcune norme di sicurezza fondamentali, come per esempio il DM 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” emanato dal Ministro degli Interni.
Il provvedimento in questione prevede che le aule scolastiche non devono contenere più di 26 persone compreso il docente che svolge la lezione.
In caso di classi pollaio, i docenti che devono svolgere l’attività didattica in condizioni di assoluta emergenza, sarebbero tenuti a denunciare al dirigente scolastico i rischi della mancanza di sicurezza e il non rispetto delle norme antincendio e antisismiche, oltre ovviamente il mancato rispetto del comma 84 della legge 107/2015. Tale denuncia si rende necessaria per non concorrere in responsabilità della violazione di norme importantissime e fondamentali sulla sicurezza degli studenti.