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Formazione docenti, illegittimo negare i cinque giorni di permesso

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Ci arriva una segnalazione in merito ai permessi del personale docente dedicati alla formazione. Un lettore, purtroppo non il primo, ci informa che il dirigente scolastico della scuola in cui presta servizio ha negato il permesso per la formazione a lui ed altri colleghi. Tale pratica è illegittima. Spieghiamo perchè.

I docenti hanno diritto a cinque giorni di permesso per la formazione

Per quanto riguarda la formazione del personale docente, i giorni di permesso sono stabiliti all’art.1, comma 10, del CCNL scuola del 19 aprile 2018, che riprende il comma 5 dell’art.64 del precedente contratto 2006/2009, e viene esplicitamente espresso che i docenti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
Questo vale anche per gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche mediante partecipazione ad attività musicali ed artistiche.

Una delle “scuse” tipiche dei dirigenti scolastici che negano tali permessi, è quella di sostenere che al personale docente solo la formazione organizzata dall’Amministrazione è soggetta al diritto di tale fruizione, come abbiamo evidenziato in precedenza.

Se è vero che l’art.64, comma 3, del contratto scuola 2006-2009, evidenzia come il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. e che qualora questi corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio, è altrettanto evidente che il comma 5 prevede l’esonero dell’insegnante dal servizio. Ne consegue che i cinque giorni di diritto alla formazione sono quelli in cui il docente è esonerato dal servizio e deve essere sostituito da docenti di potenziamento, da chi ha ore a disposizione o chi deve recuperare qualche permesso breve.

I permessi sono un diritto del lavoratore

Insomma, pare che si faccia fatica in alcune scuole a far comprendere ciò ai dirigenti, che mostrano di avere in alcuni casi degli evidenti “problemi” con i permessi del personale.
Non ultima la vicenda, riportata anche da questa testata, della sentenza del Tribunale di Avellino, dove il dirigente ha opposto un diniego alla richiesta di permesso del dipendente art. 15 co 2 CCNL Scuola per ragioni organizzative non motivate.

Nello specifico, per quanto riguarda tutti i permessi, “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.

Il docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado: gg. 3 per evento.
  • il diritto, a domanda, nell’anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
  • I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.