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Foto dei figli sui social, stop allo “sharenting” senza il consenso di entrambi i genitori: la decisione del Garante privacy

Il Garante della Privacy interviene in un caso di conflitto familiare, vietando a una madre la pubblicazione delle immagini dei figli infraquattordicenni su Facebook. La decisione ribadisce che i social network non sono spazi privati, ma “piazze telematiche” dove il rischio di diffusione incontrollata è sempre presente.

Il caso

La vicenda nasce dal reclamo di un padre che lamentava la pubblicazione non autorizzata di immagini dei propri figli, entrambi di età inferiore ai 14 anni, sul profilo Facebook della madre. Secondo il ricorrente, tale esposizione mediatica si configurava come una forma di sharenting potenzialmente pregiudizievole per il benessere dei minori, esponendoli a rischi di abusi e compromettendo la loro futura capacità di autodeterminazione online.

Dall’altra parte, la madre si è difesa sostenendo che le immagini ritraessero momenti di ordinaria quotidianità e fossero condivise con una cerchia ristretta di amici per finalità meramente affettive. La donna ha inoltre sottolineato come la privacy del profilo fosse impostata per limitare la visibilità, accusando il padre di sollevare un dissenso puramente formale basato sulla conflittualità genitoriale.

Le “piazze telematiche” e la vulnerabilità dei minori

Il Garante ha respinto le tesi della difesa, ricordando che i minori meritano una protezione specifica poiché meno consapevoli dei rischi legati alla circolazione dei propri dati. L’Autorità ha chiarito che la pubblicazione sui social network non può essere considerata un’attività “domestica” o privata, in quanto la natura stessa della rete rende i contenuti facilmente replicabili e condivisibili da terzi, trasformandoli in dati accessibili a una platea potenzialmente indeterminata.

Secondo il provvedimento, la pubblicazione di foto di minori eccede l’ordinaria amministrazione e richiede, pertanto, il consenso di entrambi i genitori, indipendentemente dal regime di affidamento. In assenza di tale accordo, viene a mancare l’idonea base giuridica prevista dal Regolamento UE (GDPR) e dal Codice della Privacy italiano.

La decisione

Accertata la violazione del principio di liceità del trattamento, il Garante ha disposto nei confronti della madre il divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli sui social in assenza del consenso dell’altro genitore.

Nonostante la donna avesse mostrato una parziale disponibilità a collaborare, l’Autorità ha ritenuto necessario emettere un ammonimento formale. La titolare ha ora 30 giorni di tempo per comunicare quali misure abbia intrapreso per conformarsi alla decisione, pena l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.

Questa decisione sottolinea una volta di più come il “best interest” del minore debba prevalere sul desiderio dei genitori di condividere la propria vita familiare online, ponendo un freno a una pratica digitale sempre più diffusa ma densa di implicazioni legali e rischi per la sicurezza dei più piccoli.

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