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Friuli – Venezia Giulia, contributi per servizio in scuole di montagna

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Con l’approvazione del nuovo testo viene abrogato il precedente Regolamento di attuazione degli interventi previsti dall’art. 17 della legge regionale n. 13 del 24 aprile 2001, approvato con decreto
del Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia in data 17 maggio 2002, fermo restando che lo stesso continua ad applicarsi a tutti i contributi già erogati e a quelli in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento approvato con il decreto n. 109 del 21 aprile 2005
(pubblicato sulla G.U. 3ª Serie speciale – n. 42 del 22/10/2005), che ha per oggetto “Legge regionale n. 13/2001, art. 17 e successive modifiche ed integrazioni – «Servizio scolastico» – Regolamento di attuazione. Approvazione”.
Come precisato nell’art. 1, comma 2, del Regolamento allegato al decreto, gli interventi previsti si attuano nell’intero territorio montano della Regione Friuli-Venezia Giulia, così come delimitato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 33/2002. I contributi sono concessi a favore degli operatori delle istituzioni scolastiche autonome statali. In particolare, sono concessi a favore di:
a) insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo indeterminato, cui è assegnata una sede di servizio ubicata nei territori di cui al citato art. 1, comma 2;       
b) insegnanti, dirigenti e personale scolastico amministrativo e ausiliario nominato a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei suddetti territori, riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio.
La domanda per l’ottenimento dei contributi, presentata in bollo ai sensi di legge, va prodotta, utilizzando i modelli predisposti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli – Venezia Giulia n. 19 dell’11 maggio 2005) nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 dicembre di ogni anno ed indirizzata al Comune nel cui territorio è situato l’istituto scolastico presso il quale il richiedente presta servizio. Nel caso in cui si presti servizio presso più istituti scolastici situati in Comuni differenti, la domanda va inoltrata presso uno solo di essi.

Tipologie ed entità dei contributi nonché i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie sono specificati negli artt. 3, 4 e 7 del “Regolamento” di cui al decreto regionale n. 109/2005, dove è anche riportata la documentazione da allegare alla domanda.