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Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non possono più frequentare le scuole di ogni ordine e grado

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Sta facendo discutere la circolare, emessa a fine aprile, con cui l’Us.r. per il Lazio scrive ai Dirigenti scolastici e alle Associazioni di categoria delle persone disabili sui casi di alunni con disabilità che abbiano compiuto i 18 anni di età.

In particolare, come riportato sul sito Superabile.it dell’Inail, la circolare sta sollevando forti preoccupazioni e gettando nella disperazione molte famiglie, per le quali la scuola rappresenta una sicurezza contro l’insicurezza di prospettive per la vita dei propri figli.

Anche perché, come dice Salvatore Nocera, giurista ed esperto di scuola e inclusione, nel suo intervento su Superabile “Le famiglie non vogliono le scuole serali, poiché la mattina hanno il problema di dove lasciare il propri figlio quando i genitori lavorano”.

“Il Comune e la Regione avrebbero dovuto creare il progetto di vita autonoma previsto dall’articolo 14 della legge 328/2000, in famiglia o in centri diurni o residenze che non siano Rsa o istituti, ma case famiglia. Non dobbiamo far finta di dimenticare che i ragazzi con disabilità fisica e sensoriale e molti con sindrome di Down si abituano a vivere da soli. Ecco, di tutto questo le istituzioni non parlano, e allora le famiglie si disperano, si sentono abbandonate, costrette com’erano finora anche a far ripetere ai figli l’anno scolastico più volte pur di farli restare a scuola”.

In realtà, la nota, a firma del Direttore Generale, Gildo De Angelis, non fa altro che richiamare la normativa di riferimento, ricordando che con le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2015/2016 tutti gli alunni con disabilità ultra diciottenni che intendono frequentare il primo anno di scuola di secondo grado possono iscriversi soltanto ai corsi di II livello (ex serali).

Resta fermo il diritto alla frequenza presso le scuole secondarie di secondo grado dei soli alunni disabili che non abbiano superato il 18° anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico e che siano in possesso dell’attestato o del diploma conclusivo del primo ciclo.

La stessa nota chiarisce poi che condizione essenziale per l’assegnazione di posti di sostegno è necessaria la redazione del PEI, da trasmettere agli Uffici Scolastici territoriali all’atto della richiesta di posti di sostegno, oltre ad ogni altra documentazione che ciascun ATP riterrà opportuno acquisire.

In altri termini, il disabile ultra diciottenne, iscritto e frequentante i corsi diurni degli istituti di istruzione superiore “ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l’assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato n. 3333/2006”.

La circolare, come scrive lo stesso Dirigente dell’U.s.r., si è resa necessaria per via del numero consistente di alunni disabili di età pari o superiore ai 23 anni (con riferimento al 31 agosto 2015) iscritti presso gli istituti di secondo grado diurni della Provincia di Roma.

Un’anomalia che deve essere corretta e, pertanto, è necessario che questi alunni cessino, dal prossimo anno scolastico, dalla frequenza dei corsi diurni. Agli stessi è consentita l’iscrizione ai corsi di secondo livello, senza alcuna assegnazione del docente di sostegno, qualora ne abbiano già usufruito per un quinquennio precedente (diversamente, ai fini del quinquennio, andranno sommati gli anni di sostegno ottenuti nei corsi del mattino con quelli che avranno diritto ad ottenere nei corsi serali).

Ad ogni modo, la frequenza degli alunni disabili in tali corsi serali non potrà eccedere la durata regolare del quinquennio per il conseguimento di un attestato o diploma di maturità.

Si tratta di una scelta dettata da un senso di opportunità, onde evitare un divario troppo marcato tra l’età degli alunni che frequentano i corsi del mattino, che oscilla tra i 14 e i 18 anni, e l’età di alunni (disabili o normodotati) che hanno – talvolta ampiamente – superato i 23 anni di età.

“Con specifico riferimento agli alunni con disabilità, – si legge nella circolare – è da sottolineare che l’integrazione scolastica mira al raggiungimento di una piena inclusione scolastica e sociale, che possa essere realmente funzionale al successivo inserimento ella società e nel mondo del lavoro. Ma questo obiettivo è raggiungibile nella misura in cui il gruppo scolastico di appartenenza sia, anche sotto il profilo dell’età, il più vicino possibile all’età della persona accolta”.

“Pertanto, – conclude il Dirigente – pur comprendendo che la scuola rappresenta il luogo nel quale un adulto con disabilità può trovare l’accoglienza, non può non mettersi in evidenza come il privare la persona con disabilità di relazioni sociali con soggetti a lui vicini per età rischi di creare una situazione che, anche dal punto di vista affettivo e sociale, ostacoli, anziché favorire, il raggiungimento di una piena inclusione sociale e lavorativa”.