Per anni le regole normative delle GPS, fin da quando sono state istituite nel 2020, contenevano una norma che obbligava, di fatto, gli aspiranti supplenti a indicare tutte le preferenze possibili, sia in ordine agli insegnamenti, ma anche alle tipologie di contratto e in particolare alla copertura territoriale. Inizialmente non c’era nemmeno la possibilità di esprimere la preferenza sinstetica dell’intera provincia, quindi gli aspiranti per coprire un intero terriotiro provinciale dovevano esprimere tutti i distretti della provincia per tutti gli insegnamenti e per tutte le tipologie di contratto.
Con la prossima Ordinanza Ministeriale di aggiornamento delle GPS 2026-2028, finalmente è stata inserita una norma contro gli illegittimi scavalcamenti di aspiranti con punteggi inferiori rispetto i colleghi con maggiore punteggio e contro le cosiddette rinunce coatte, predisposte d’autorità da un algoritmo impietoso volto a punire coloro che non avessero espresso tutte le preferenze possibili della provincia per ogni classe di concorso , per ogni tipologia di contratto e per ogni tipologia di disponibilità.
Tra le novità del prossimo aggiornamento delle GPS, ci sarà quella riferita alla possibilità di una scelta delle preferenze basata sulla reale accettabilità senza, perciò, rischiare di essere scavalcato da chi segue in graduatoria, nei turni successivi, per le preferenze indicate in domanda.
Entriamo a spiegare nello specifico di cosa si tratta. Ammettiamo che l’aspirante X voglia insegnare la disciplina A0XX, ma preferisce solo avere supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nei distretti A, B e C. Quindi nella scelta dell’aggiornamento delle GPS inserirà l’insegnamento A0XX nella prima fascia se possiede abilitazione e nella seconda fascia nel caso abbia la laurea come solo titolo di accesso, poi nella compilazione delle 150 preferenze potra inserire i codici delle scuole dei comuni dei distretti A, B e C, i codici sintetici dei comuni presenti nei distretti A, B e C e infine i codici sintetici dei distretti A, B e C.
Nel primo bollettino di convocazione il docente X parteciperà solamente nel caso ci siano posti disponibili nelle scuole dei distretti A, B e C, ma non verrà più eliminato dal sistema se il sistema assegnerà posti a chi ha maggiore punteggio o avrà precedenza nelle scuole dei distretti A, B e C o assegnerà posti negli altri distretti D, E, F a chi ha minore punteggio. Infatti il docente X, qualora nel secondo bollettino ci fossero posti disponibili nelle scuole dei distretti A, B e C, continuerà a partecipare alla convocazione per essere assegnato ad una scuola richiesta in domanda. La novità introdotta consentirà sempre, ad ogni convocazione successiva alla prima, al docente X di aspirare ai posti disponibili delle scuole dei distretti A, B e C scelti nella domanda delle preferenze. Il docente X uscirà dalle convocazioni solo quando avrà ricevuto l’assegnazione di un posto richiesto in domanda.
Quindi con tale norma, niente più esclusioni illegittime e mai più rinunce coatte dovute ad un algoritmo incapace fino ad oggi a tornare indietro per ripescare i vari docenti X che non esprimono tutte le preferenze possibili.