E’ quasi certo che la presentazione della domanda per accedere alle GPS per il biennio 2026/2028, avvenga nel mese di marzo, accedendo al portale unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione della domanda occorre avere una delle credenziali (SPID) o (CIE) ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Gli aspiranti presentano la domanda, in modalità telematica, per inserirsi per la prima volta, per aggiornare il punteggio, per trasferirsi da una provincia a un’altra o permanere nella stessa provincia.
L’inserimento degli aspiranti docenti in GPS di prima e seconda fascia, sarà effettuato, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, all’O.M. e, per quanto riguarda la valutazione del servizio, si seguiranno le disposizioni previste all’art.16 della bozza, tranne modifiche che dovessero essere inserite nel testo definitivo.
Il servizio prestato può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, per ciascuna GPS d’inserimento, in relazione se è stato svolto nella stessa classe di concorso, nella stessa tipologia di posto o su classe di concorso o tipologia di posto diversa.
E’ considerato servizio d’insegnamento specifico se prestato nella stessa classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie operanti sia in Italia sia all’estero e nelle scuole militari.
Per le classi di concorso accorpate a norma del decreto ministeriale 255 del 2023, il servizio prestato dall’anno scolastico 2024/2025, su una classe di concorso oggetto di accorpamento, è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.
Il servizio specifico è valutato nella misura di 2 punti per ogni mese di servizio fino a un massimo di 12 punti, qualora un candidato avesse svolto 5 mesi e 16 giorni di servizio riceverà lo stesso 12 punti.
E’ considerato servizio d’insegnamento aspecifico se prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all’estero e nelle scuole militari, inoltre è considerato servizio aspecifico il servizio d’insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa.
I servizi prestati in anni scolastici diversi non sono cumulabili tra loro, mentre è possibile cumulare i periodi di servizio aspecifici svolti nello stesso anno fino a raggiungere il punteggio massimo di 12 punti.
Per il servizio aspecifico sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1 fino a un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico.
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, il servizio prestato nelle sezioni primavera é valutato:
• 12 punti per la scuola dell’infanzia;
• 6 punti per la scuola primaria.
Inoltre il servizio è raddoppiato se prestato:
• Nelle pluriclassi delle scuole di montagna;
• Nelle scuole delle isole minori;
• Negli istituti penitenziari.
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
in merito, una sentenza del consiglio di Stato ha affermato che il servizio militare, anche se svolto non in costanza di nomina, deve essere valutato, così come, secondo il TAR del Lazio, il servizio civile deve essere valutato come servizio specifico nella graduatoria specifica e come servizio aspecifico nelle altre graduatorie.
Il servizio prestato dagli studenti di scienze della formazione primaria è valutato come specifico e quindi per intero nella scuola primaria e la metà, come aspecifico nelle altre graduatorie.
Il servizio d’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria va valutato come servizio specifico, quindi per intero nella graduatoria della scuola primaria, mentre va valutato come servizio aspecifico per le altre graduatorie nella secondaria di primo e secondo grado