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Aggiornato il 09.02.2026
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Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l’empatia?

Laura Bombaci

Come si diventa insegnanti di sostegno? Il mondo del reclutamento dei docenti di sostegno è alquanto intricato e in ballo c’è l’inclusione degli alunni con disabilità. Risulta indubbio dire che, oltre alla preparazione effettiva, c’è un elemento che non si può “insegnare”: la sensibilità, l’empatia nei confronti dei più fragili.

Sostegno a scuola, Italia antesignana

Ricordiamo che la legge n. 517 del 1977, che ha abolito le classi speciali e inserito gli alunni con disabilità nelle aule e sancito la nascita della figura di docente di sostegno, è stata a suo tempo innovativa e costituisce un vero e proprio modello.

Tfa, per diventare docenti di sostegno bisogna pagare almeno duemila euro

Oggi, per diventare insegnante di sostegno, occorre la specializzazione, che si acquisisce con il TFA, Tirocinio Formativo Attivo, come è stato bene esplicitato nel DM 92/2019. Quest’anno siamo arrivati al X ciclo del Tfa. Ma in cosa consiste? Ecco una breve panoramica.

I criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi TFA sono specificati nel DM 30 settembre 2011 e nel successivo DM 92/2019.

Requisiti

I candidati ammessi devono possedere uno dei seguenti titoli:

a. Scuola dell’infanzia e primaria: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito con la laurea in Scienze della Formazione Primaria o analogo titolo estero riconosciuto; oppure il diploma magistrale (o sperimentale ad indirizzo psicopedagogico/linguistico) con valore di abilitazione, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

b. Scuola secondaria di primo e secondo grado: laurea magistrale o a ciclo unico.

I corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento. Le assenze sono accettate fino al 20% per ciascun insegnamento, purché recuperate. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza.

Prove

La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:

a) un test preselettivo; 60 quesiti (almeno 20 su competenze linguistiche) e dura due ore, con cinque opzioni di risposta.

b) uno scritto e l’orale, articolati dai singoli atenei.

Tutte e tre si intendono superate con il punteggio di 21/30. Le prove vertono su:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creatività e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Esame finale

L’esame finale del TFA si svolge attraverso un colloquio, in cui vengono valutati:

  1. Elaborato di approfondimento teorico;
  2. Relazione di tirocinio;
  3. Prodotto multimediale (T.I.C.).

Per accedere all’esame finale, i candidati devono aver superato, con un voto non inferiore a 18/30, tutte le valutazioni intermedie relative agli insegnamenti, alle attività laboratoriali e alle attività di tirocinio (diretto e indiretto). L’esame finale si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni intermedie e del punteggio ottenuto nell’esame finale. Questa valutazione complessiva è poi riportata nel titolo di specializzazione.

Quali competenze deve avere il docente di sostegno?

L’Allegato A al DM del 2011 definisce il profilo professionale che il docente deve conseguire attraverso il corso di specializzazione. Ecco le competenze richieste ai candidati docenti di sostegno:

1. Competenze teoriche e pratiche nella didattica speciale;

2. Competenze comunicative e linguistiche;

L’Allegato B stabilisce l’articolazione didattica del corso di specializzazione e definisce gli insegnamenti, le attività laboratoriali e di tirocinio, e gli aspetti organizzativi del corso.

Struttura del Curriculum: i corsi devono privilegiare insegnamenti maggiormente coerenti con le competenze definite nell’Allegato A. L’attività formativa è organizzata anche con l’obiettivo di raggiungere approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai fenomeni linguistici e ai processi di comunicazione, scopo per cui sono state appositamente progettate attività laboratoriali (pari a 4 CFU) e di tirocinio indiretto (pari a 3 CFU).

Una volta conseguito il TFA, è possibile partecipare ad un concorso pubblico o inserirsi nelle Gps. Chi è in possesso della specializzazione sul sostegno viene inserito in I fascia.

Tfa Indire, la novità: dopo tre anni di servizio si può avere l’abilitazione

Da quest’anno, però, c’è una novità: per chi ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno all’estero e per chi ha svolto tre anni di servizio sul sostegno è stato previsto un metodo alternativo.

Il Dl 71/2024 e la sua legge di conversione n. 106 del 29 luglio 2024, hanno previsto fino al 31 dicembre 2025 (termine ora prorogato al 31 dicembre 2026), l’attivazione di corsi di specializzazione per il sostegno tenuti da Indire. Tra poco prenderà il via il II ciclo dei questi percorsi, che sono differenziati in base ai requisiti.

  • Aver svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, svolti nelle scuole statali o paritarie negli ultimi otto anni, termine prorogato rispetto ai cinque del I ciclo avviato a giugno 2025. (40 CFU);
  • Aver conseguito un titolo attestante il superamento di un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità presso un’università estera entro la data del 24 aprile 2025 o avere un procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini di legge, oppure un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge. La possibilità di iscrizione è concessa a patto che, contestualmente all’iscrizione ai percorsi INDIRE o universitari, gli interessati presentino rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

Come riportato dagli avvisi del I ciclo dei percorsi, pubblicati a giugno 2025, i percorsi di specializzazione per il sostegno (TFA) attivati dall’INDIRE si articolano in attività formative obbligatorie, inclusi insegnamenti e laboratori, e si svolgono in un periodo non inferiore a quattro mesi. Gli insegnamenti, che mirano a fornire conoscenze relative alle disabilità sensoriali, intellettive e ai disturbi del neurosviluppo, si tengono prevalentemente in modalità telematica sincrona, benché sia permessa una percentuale non superiore al 10% delle ore in modalità asincrona. I laboratori devono essere svolti esclusivamente in modalità sincrona.

I corsi di formazione TFA richiedono un obbligo di frequenza, con un limite massimo di assenze consentite pari al 10% sul totale delle attività formative. Al termine del percorso, sono previsti esami intermedi (in presenza) per ciascun insegnamento e laboratorio, con superamento fissato a non meno di 18/30. Successivamente, è previsto un esame finale, anch’esso in presenza, consistente in un colloquio su un elaborato scritto (studio di un caso). Il titolo di specializzazione conseguito al termine del percorso e superato l’esame finale è utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione.

Il costo complessivo per l’iscrizione, la frequenza e il conferimento del titolo varia a seconda del percorso intrapreso e del numero di Crediti Formativi (ECTS) da acquisire. Per i docenti con almeno tre anni di servizio che devono acquisire 40 CFU, il costo totale ammonta a 1.316 euro. Per coloro che hanno completato corsi all’estero, le quote sono differenziate: chi deve acquisire 48 CFU (non avendo maturato almeno un anno di servizio in Italia) paga un totale di 1.516 euro, mentre chi deve acquisire 36 CFU (avendo assolto il tirocinio con il servizio effettivo in Italia) paga un totale di 916 euro.

Quali sono le differenze tra i corsi Indire e il TFA Sostegno?

Ecco una tabella riassuntiva delle principali differenze tra i due percorsi di specializzazione:

Percorso universitario (TFA)Percorsi INDIRE
Accesso tramite prove selettive (preselettiva, scritte, orali)Nessuna prova selettiva
Attività in presenzaAttività in modalità telematica sincrona
Conseguimento di 60 CFU40 CFU (per chi ha tre anni di servizio), 48 CFU (per titoli esteri)
Durata circa 9 mesiDurata circa 4 mesi
Attività formative obbligatorie e laboratori differenziati per grado scolasticoAttività formative telematiche sincrone; possibile asincrona max 10%. Laboratori solo sincroni
Tirocinio diretto e indiretto obbligatorioEsentati dal tirocinio per servizio svolto (minimo tre anni)
Titolo universitario a tutti gli effettiTitolo valido solo in Italia
Assenze consentite fino a 20% per ciascun insegnamentoAssenze consentite fino a 10% delle ore previste
Costo massimo variabile tra 2.500 e 4.000 euro (stabilito dalle università)Costo massimo: 1.500 euro (docenti con 3 anni servizio o titoli esteri 48 CFU), 900 euro (titoli esteri 36 CFU)

Inutile dire che, in questi mesi, ci sono state molte proteste contro il cosiddetto Tfa Indire: si è parlato di rischio, per i docenti risultati idonei ai concorsi, di essere scavalcati dagli specializzati Indire, e di formazione “infarinatura” di questi ultimi. Valditara ha attivato i corsi Indire per ridurre il precariato, ma la sua scelta è stata da molti considerata una semplice e deleteria sanatoria.

Docenti di sostegno, c’è chi poi passa a posto comune: ma dopo un vincolo di cinque anni

Molti sono coloro che, dopo anni trascorsi su posti di sostegno, passano a posto comune. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 23 del CCNI Mobilità 2025, come specificato dall’ordinanza del 28 febbraio 2025, i docenti immessi in ruolo sul sostegno sono tenuti a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo, su tale tipologie di posto.

I docenti di sostegno nella scuola secondaria, dopo i cinque anni, possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento su posto comune.

Docenti di sostegno confermati dalle famiglie: la recente novità

Un’altra novità voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in essere da quest’anno, è la possibilità, per le famiglie, di confermare i docenti di sostegno supplenti (anche senza titolo) per garantire continuità didattica. Tutto ciò è previsto dal decreto 32 del 26 febbraio 2025 in attuazione della disposizione prevista dall’art. 8 del Dl 71/2024.

Ecco, in sintesi, come funziona:

RequisitoConferma possibile?
Supplenza breve❌ No
Supplenza al 30/6 o 31/8 da GPS/GAE/interpello✅ Sì
Supplente con specializzazione✅ Sì
Supplente senza specializzazione da GPS incrociate✅ Sì
Famiglia non fa richiesta❌ No
Docente non dà consenso❌ No
Posto non disponibile dopo mobilità❌ No

Docente di sostegno addio, verso la denominazione “docente per l’inclusione”?

La figura del docente di sostegno, in tutto ciò, potrebbe scomparire, a favore del “docente per l’inclusione“: questo quanto previsto da una proposta di legge a firma di 6 parlamentari della Lega in esame alla Camera dallo scorso luglio.

Il nuovo titolo intende riflettere più fedelmente la missione educativa di questi insegnanti, i quali non operano soltanto a supporto degli studenti con disabilità, ma svolgono un ruolo fondamentale nell’integrazione di tutti gli alunni, collaborando attivamente con i docenti curricolari per sviluppare strategie didattiche inclusive. Nei due articoli della proposta di legge, si parla, meramente di un cambio di denominazione.

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