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Graduatorie di istituto III fascia ATA, cosa fare se l’aspirante dichiara il falso

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L’USR Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, con una nota dell’8 novembre 2018, ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in merito alle graduatoria di circolo ed istituto di III fascia del personale ATA e alle verifiche sui requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio dichiarati dagli aspiranti.

In particolare, in caso di dichiarazioni non veritiere dell’aspirante supplente ATA, la scuola deve procedere nel seguente modo:

  1. dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l’ammissione; preliminarmente dovrà essere comunicato l’avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 della legge 241/1990;
  2. risolvere il contratto di lavoro stipulato;
  3. dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato;
  4. segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e l’accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera, falsità che costituisce una fattispecie penalmente rilevante ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.