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Graduatorie interne di Istituto, ecco chi ha diritto ad essere escluso per effetto delle precedenze previste dall’art.13 del CCNI mobilità

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Una docente di un Liceo X ci scrive per sapere se, nel suo caso specifico, ha diritto ad essere esclusa dalla graduatoria di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. La docente è coniugata e risiede con il coniuge nello stesso Comune della scuola di titolarità, oltre a fruire del diritto dei 6 punti in graduatoria per evitare l’allontanamento dal coniuge in caso di soprannumerarietà, ci chiede se può essere esclusa dalla graduatoria in quanto il marito ha una situazione di legge 104/92, art. 3 comma 3, rivedibile a dicembre 2025. In buona sostanza la docente vorrebbe sapere se, avendo il diritto ad assistere il coniuge in stato temporaneo di malattia grave ( art.3, comma 3 della legge 104/92), può anche fruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria per l’indivuazione dei perdenti posto.

Norme sull’esclusione dalle graduatorie interne

I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 dell’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028 e riconosciute alle condizioni indicate nel suddetto comma, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV), ovvero anche il caso della docente che ha il coniuge gravemente malato da assistere, si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV).

Quanto suddetto non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

Caso del coniuge gravemente malato

L’esclusione in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell’unione civile, o al convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 di disabile in situazione di gravità o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

Quindi la docente del Liceo X, trovandosi nelle condizioni indicate all’art.13 del CCNI mobilità 2025-2028, dovrà essere esclusa dalla graduatoria interna 2025/2026 anche nel caso il coniuge abbia la scadenza della legge 104/92 art.3, comma 3, nel dicembre 2025.

Mandato politico ed esclusione dalla gradutoria

Per gli amministratori degli Enti Locali e per i consiglieri di parità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita. Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.