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Graduatorie provinciali, come e quando presentare domanda?

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Come abbiamo scritto in precedenza, è stata pubblicata l’ordinanza relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze, che andrà a rivoluzionare il sistema degli incarichi a tempo determinato.

Una delle novità più importanti riguarda il fatto che la domanda per inserirsi alle Graduatorie provinciali docenti saranno digitalizzate. Si tratta di un punto più volte sottolineato dalla stessa Ministra Azzolina: “Quella che sta partendo è una vera e propria rivoluzione – sottolinea la Ministra -, una modernizzazione del sistema che era doverosa e attesa. Rendiamo più efficiente la chiamata dei supplenti, garantendo una copertura più rapida delle cattedre che restano vacanti dopo le assunzioni. Un risultato che farà bene alla scuola e che consentirà agli insegnanti di avere in tempi certi un contratto, ma che soprattutto guarda al diritto dei nostri ragazzi ad avere quanto prima tutti i docenti in cattedra”.

Graduatorie provinciali supplenze: quando partiranno le domande?

In realtà ancora mancano alcune informazioni essenziali per potersi inserire nelle graduatorie provinciali (GPS): su tutte quando è possibile presentare la domanda?

L’ordinanza ministeriale, a tal proposito, riferisce che “i termini di presentazione delle istanze sono comunicati con successivo provvedimento della competente struttura ministeriale, fermo restando il termine minimo di quindici giorni per la presentazione delle istanze”.

Quindi, nei prossimi giorni è prevista l’apertura della procedura online con l’indicazione delle date in cui si potranno presentare le istanze.

Graduatorie provinciali supplenze: la domanda

Chi intende partecipare alle GPS, graduatorie provinciali supplenze, potrà presentare la domanda di inserimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti, mediante la procedura on line che verrà appositamente attivata dal Ministero.

Gli uffici scolastici provinciali, una volta acquisite le domande al sistema, procederanno alla valutazione dei titoli dichiarati in domanda, anche attraverso l’aiuto delle scuole che verranno appositamente delegate per lo svolgimento dell’attività di valutazione.

Nello specifico, nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;
b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o
all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il
recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra
richiamati;
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di
accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento
richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la
relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione
dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
g) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla
scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono
produrre il certificato di disoccupazione poiché occupato con contratto a tempo
determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

 

Bisogna anche evidenziare che è ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

 

IL TESTO DELL’ORDINANZA

TUTTI GLI ALLEGATI PER LA DOMANDA (CLICCA QUI)