Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, il lavoratore può comunque entrare in servizio se presenta un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato.
Lo si legge nel testo della Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, approvato ieri, 23 settembre, al Senato.
Il certificato che il lavoratore presenta dovrà attestare che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2 della Legge 17 giugno 2021, n. 87 di conversione del D.L. 52/2021, vale a dire:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
L’USR Lazio, con una nota del 16 settembre, elenca altre due casistiche in cui il lavoratore può essere ammesso anche senza Green pass:
Dopo la petizione on line su Change.org per chiedere alla Lega di ritirare la candidatura…
Tra le criticità più gravi del meccanismo delle nomine da GPS, resta senza dubbio il…
In occasione del 1° maggio in una filastrocca la scrittrice Maria Assunta Oddi celebra l’importanza…
La nostra iniziativa Dillo al Ministro ha riscosso un notevole interesse fra i docenti che…
È il primo maggio e i massimi rappresentati dell’Istruzione in Italia rimarcano l’importanza del lavoro…
In riscontro a quanto previsto dall’art. 10 comma 6 del decreto 37 del 29 febbraio…