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Green pass, cosa succederà dopo il 30 settembre a chi non può vaccinarsi?

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Ci sono dei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Per queste persone, una circolare del Ministero della Salute del 4 agosto scorso, avente ad oggetto Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, prevede che siano rilasciate delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, in formato cartaceo, con validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Manca una settimana a fine mese e al momento non ci sono indicazioni in merito a cosa succederà dopo il 30 settembre.

Da quello che si legge nella circolare del Ministero della Salute, si è in attesa della digitalizzazione delle certificazioni di esenzione e dell’estensione della loro validità. Al momento non è dato sapere se tali informazioni potranno essere inserite all’interno del Green pass.

Chi può richiedere l’esenzione

La certificazione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Queste sono le controindicazioni ai vaccini attualmente utilizzati in Italia:

La circolare chiarisce anche che la vaccinazione non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.  Invece, l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Ci sono poi situazioni in cui è possibile valutare l’utilizzo di un vaccino diverso da quello inoculato con la prima dose, ad esempio dopo una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o nei casi di miocardite e pericardite.

Infine, la circolare ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.

Quali dati contiene la certificazione?

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (al massimo fino al 30 settembre 2021);
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).