Home Archivio storico 1998-2013 Attività parlamentare Guida ragionata alla comprensione della “stangata retroattiva” del Mef per il 2014

Guida ragionata alla comprensione della “stangata retroattiva” del Mef per il 2014

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Infatti gli interventi, preventivamente concordati con il MIUR, hanno determinato la proroga di un anno delle classi e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi. (…) Si precisa inoltre che, analogamente all’applicazione su rata aprile 2013 del CCNL del 13 marzo 2013, l’intervento centralizzato ha interessato tutte le posizioni stipendiali, per le quali le procedure sopra descritte hanno determinato una ricostruzione di carriera corretta rispetto alla situazione preesistente. (…). Per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione della progressione economica nel corso dell’anno 2013 sono stati accertati crediti erariali che verranno recuperati con rate di importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito”.
La “TRADUZIONE” del messaggio è questa: chi ha maturato lo scatto dal 1 febbraio 2013 e il Tesoro lo ha regolarmente pagato applicando la normativa allora vigente, dovrà restituire quanto ricevuto nel corso dell’anno. Infatti la nota indica genericamente il 2013, senza precisare differenze; e gli immessi in ruolo degli ultimi tre anni potrebbero vedersi bloccate le ricostruzioni di carriera, dal momento che l’ulteriore blocco introdotto dal D.P.R. 122/2013 mette in discussione la validità giuridica dell’anno 2013 a cui si aggiunge l’anno 2012, tuttora bloccato dalla manovra Tremonti (D.L. 78/2011)
OBIEZIONE. Secondo le leggi vigenti (per es. l’art.3 della L. 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") è previsto il divieto di retroattività delle norme tributarie e gli adempimenti nuovi non possono essere fissati se non 60 giorni dopo l’entrata in vigore delle norme, salvo esplicite deroghe. Ora: l’entrata in vigore del D.P.R. n. 122 è il 9/11/2013. Chi ha maturato lo scatto prima di questa data, gode del diritto acquisito e non può perderlo per una legge entrata in vigore successivamente. Purtroppo, come scrive M. Napoli, sono penalizzati soprattutto quanti hanno la scadenza dicembre 2013 e pertanto aspettavano di vedere l’aumento in busta paga dal 1° gennaio 2014. Naturalmente l’applicazione della norma non riguarda chi lo ha maturato al 31/12/2012, anche se ricevuto dal 1° gennaio 2013. Si sta verificando un pesante intervento sui diritti acquisiti dei lavoratori della scuola, che saranno costretti a restituire le somme legittimamente e giustamente percepite.
TRE CASI PRATICI secondo la CGIL:
1. Chi è “scattato” a gennaio 2013, già con un anno di ritardo (blocco 2012), ha avuto solo ad aprile 2013 l’attribuzione degli scatti con arretrati; a gennaio 2014 manterrà lo scatto, ma dovrà restituire i soldi percepiti in più nell’anno 2013.
2. Chi invece ha avuto lo scatto da settembre 2013 (sempre con differimento di un anno), a gennaio 2014 verrà retrocesso come posizione stipendiale e dovrà restituire i soldi percepiti in più da settembre 2013. In questo caso solo a settembre 2014 avrà lo scatto a causa del congelamento degli anni 2012 e 2013.
3. Chi aveva programmato il pensionamento da settembre 2014, perché finalmente aveva maturato lo scatto, qualora rientri nel secondo caso dovrà rimanere un altro anno in servizio per poter vantare lo scatto tanto agognato, sia sul trattamento pensionistico che sulla buonuscita.
GLI IMMESSI IN RUOLO degli ultimi tre anni potrebbero vedersi bloccate le ricostruzioni di carriera, dal momento che l’ulteriore blocco introdotto dal DPR 122/2013 mette in discussione la validità giuridica dell’anno 2013 a cui si aggiunge l’anno 2012, tuttora bloccato dalla manovra Tremonti (D.L. 78/2011).
RIEPILOGNADO. Il DPR n. 122 del 4/9/2013 e la legge di stabilità 2014 del Governo Letta appesantiscono ancora il prezzo che i dipendenti pubblici stanno pagando col blocco dei contratti:
– Sono bloccate le retribuzioni e ogni forma di aumento contrattuale fino al 31/12/2014;
– E’ prorogato il blocco degli scatti di anzianità fino al 31/12/2013;
– E’ congelata fino al 2017 l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta nel 2010 e poi congelata: non sarà corrisposta prima dei rinnovi contrattuali dopo il 31/12/2014.
LA STANGATA DEL 2014. I lavoratori del comparto scuola dovranno controllare il cedolino di gennaio se vi è presente il codice “negativo”: 4M1 – APPL. DPR 122/2013 COMPARTO SCUOLA AP, col messaggio seguente:“Si comunica che, in applicazione del D.P.R. 122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2013 l’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, è stato accertato un credito erariale di € ………. imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) con recupero a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 con rate mensili di € 150,00 lorde fino a concorrenza del debito. Si precisa che il recupero applicato sullo stipendio lordo determina contestualmente l’applicazione di un importo IRPEF più basso”. 
Meno male, mi sento meglio!