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I capi d’istituto non possono andare in pensione a 70 anni

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La Suprema Corte ha dichiarato manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar della Campania, in merito all’art. 509 del Testo Unico in materia di istruzione. Il ricorso era stato promosso da una preside che, essendo stata collocata in quiescenza con provvedimento d’ufficio, rivendicava il suo diritto a rimanere in servizio fino a 70 anni. Sebbene avesse già usufruito di una proroga di 2 anni derivante dall’applicazione del 5° comma dell’art. 509 del T.U., che recepisce il dettato della legge n. 421/92: la facoltà di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite del 65° anno di età fissato per il collocamento a riposo. Non contenta di questa proroga, la preside aveva impugnato il provvedimento del Provveditore al fine di poter ottenere un ulteriore differimento del termine fino al compimento del 70° anno di età . Ma la Corte Costituzionale ha disposto per il non accoglimento della richiesta argomentando, peraltro, "che il buon andamento dell’amministrazione – si legge nel dispositivo dell’ordinanza – non può dipendere affatto dal mantenimento in servizio di personale che ha raggiunto i limiti di età, subordinato esclusivamente alla domanda del dipendente, come diritto potestativo assoluto, laddove il prolungarsi del servizio oltre i limiti non è sempre indice di accrescimento dell’efficienza organizzativa".