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I docenti di ruolo assunti prima della riforma: legge 107 è incostituzionale!

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Con la presente, noi docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, lamentiamo profili di incostituzionalità della legge 107/2015.

Contestiamo il valore retroattivo della legge 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1 comma 73, che recita: ‘Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. [..] Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali’.

L’applicazione del provvedimento in questione a chi è stato assunto ante legem costituirebbe un atto che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (tempus regit actum).

Il valore retroattivo delle norme contenute in suddetta legge stravolge lo stato giuridico di chi è stato assunto prima dell’entrata in vigore di suddetta legge 107/2015, privandolo di importanti diritti acquisiti. L’art. 1 comma 73 comporta, infatti, per il personale di ruolo assunto prima dell’entrata in vigore della legge, se sovrannumerario o richiedente mobilità, la perdita della titolarità di cattedra su posto/sede in organico di diritto, con l’ingresso in ambiti territoriali regionali e l’individuazione da parte di un Dirigente Scolastico per la stipula di un contratto di durata triennale rinnovabile oppure, in assenza d’incarico, l’assegnazione d’ufficio da parte dell’ufficio scolastico regionale di competenza (art. 1, commi 66, 79, 80 e 82).

Il succitato comma 73 dell’art.1 è, inoltre, profondamente discriminatorio, contravvenendo al rispetto del principio costituzionale dell’uguaglianza, in quanto introduce una pesante disparità di trattamento in relazione alla posizione di lavoro, considerata l’illegittima distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato ante legem alle medesime condizioni.

La predetta legge introduce anche una grave violazione della libera circolazione dei lavoratori, diritto sancito e ribadito da una solida giurisprudenza in sede U.E., la quale implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione.

La mobilità, secondo quanto prevede il già citato comma 73 art. 1, comporta automaticamente l’ingresso dei docenti nel nuovo sistema di ambiti territoriali, con conseguente perdita di diritti per chi assunto ante legem 107/2015.

Inoltre, la mobilità viene subordinata alla proposta d’un incarico triennale da parte dei dirigenti scolastici dell’ambito territoriale di competenza (art.1, comma n.14, paragrafo 4 e comma n.80 di suddetta legge).

La mobilità d’ufficio, di converso, comporta il rischio, per i docenti interessati (art.1, comma 66) di transitare forzatamente tra ambiti territoriali regionali anziché tra sedi/scuole dello stesso comune o di comuni viciniori compresi nella provincia di competenza.

Per tali motivi,

chiediamo:

che, dall’anno scolastico 2016/2017, vengano salvaguardate le posizioni giuridiche maturate fino alla data di pubblicazione della suddetta legge per tutto il personale docente di ruolo assunto ante legem, ivi compreso quello in esubero o soprannumerario e/o in mobilità territoriale e professionale. 
Quindi, per l’anno scolastico 2016/2017 e successivi, chiediamo che il personale docente assunto a tempo indeterminato sino all’anno scolastico 2014/15 continui a partecipare alle operazioni di mobilità professionale e territoriale, anche interprovinciale, mantenendo, ove prevista, la titolarità di cattedra/posto in organico di diritto su sede/scuola di assegnazione, nel comune ed, in subordine, in comuni viciniori afferenti alla provincia o all’ambito territoriale provinciale di competenza.

Chiediamo, altresì, il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti ante legem 107/2015 per il personale docente in esubero o soprannumerario, ivi compreso il diritto al rientro entro l’ottennio nella scuola di precedente titolarità nonché il rispetto delle tutele in materia del diritto di famiglia.

Inoltre, considerato che le operazioni di mobilità nella P.A. precedono di norma le assunzioni (art. 1 comma 4 del CCNL), e che il piano straordinario di mobilità, inizialmente previsto per l’A.S. 2015/16 su tutti i posti disponibili in organico di diritto secondo la rispettiva titolarità di cattedra prima del piano di assunzioni e dell’entrata in vigore della legge 107/2015, è stato rinviato all’A.S. 2016/17 per cause non imputabili ai diretti interessati, chiediamo, per l’anno scolastico 2016/2017, di partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, anche interprovinciale, forzata, ed, in subordine, volontaria, nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate ante legem, su tutti i posti/cattedre disponibili nell’organico di diritto provinciale prima delle assunzioni a tempo indeterminato destinate ai docenti neoassunti ai sensi del comma 98, lettera a), della legge 107/2015, e con diritto di precedenza su costoro, oltre che sul personale docente neoassunto ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma.

Le richieste qui avanzate costituiscono il presupposto di un contenzioso legale, qualora questa prima istanza fosse rigettata, con ogni riserva di tutelare nelle sedi proprie diritti ed interessi che fossero violati.