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Il “coordinatore pedagogico” nelle scuole dell’infanzia degli enti locali. Prove tecniche di progressione di carriera

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Nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021 tra ARAN e parti sociali. al titolo IX, in merito alla classificazione del personale, secondo le moderne esigenze organizzative e gestionali degli Enti locali: nuovo sistema di classificazione professionale; progressione tra le aree; incarichi di elevata qualificazione; indennità per specifiche responsabilità.

Particolare attenzione viene rivolta agli incarichi organizzativi di elevata qualificazione per i quali le parti hanno determinato una significativa rilevanza contrattuale. e nello specifico delle scuole dell’infanzia comunali viene introdotta la figura del “coordinatore pedagogico” il quale “svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica assicurando la funzione di coordinamento pedagogico, indirizzo e sostegno professionale … promuove altresì l’incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa ….. cura il raccordo tra le Istituzioni scolastiche ed educative e i servizi sociali e sanitari”.

L’innovazione contrattuale di fatto introduce una “differenziazione” nella funzione del personale docente con un nuovo regime economico, che prevede “differenziali stipendiali”, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale nello svolgimento delle nuove attribuzioni.

Il coordinatore pedagogico assume un ruolo strategico nell’azione didattica della scuola e con questa introduzione contrattuale si infrange il tabù dell’unicità della funzione docente, prevedendo una differenziazione stipendiale che riconosce competenze, ruolo e funzioni specifiche.

Se così è per il personale della scuola dell’infanzia comunale, norma che potrà essere applicata per le scuole paritarie, perché nel sistema scolastico statale non è possibile procedere in questa direzione?

E’ questo l’interrogativo che pone l’ANCODIS (Associazione Nazionale Collaboratori Dirigente Scolastico) evidenziando la necessità che anche nella scuola pubblica statale si proceda all’individuazione di una nuova area professionale aperta ai collaboratori del dirigente scolastico e alle figure di sistema – oggi strutturate in ciascuna scuola – impegnate nel funzionamento organizzativo e didattico.

Le mansioni connesse un tempo alle “funzioni strumentali” e poi “funzioni obiettivo”, ai “fiduciari dei plessi staccati” di fatto hanno impegnato il personale docente in compiti specifici di “coordinamento”, ma senza un effettivo avanzamento di carriera.

Il dibattito sul “docente esperto” riapre la discussione sulla premialità e sulla gratificazione per il lavoro aggiuntivo che tanti docenti svolgono con competenza e professionalità sostituendo, a volte, anche il dirigente reggente.

Nel comunicato ANCODIS si legge ancora: “Queste innovazioni contrattuali determinano la fine della funzione docente statica e oggi sempre meno attrattiva, riconoscono la complessità della scuola autonoma, completano il quadro giuridico e contrattuale anche in termini di progressione stipendiale, rendono finalmente merito al docente che decide di espletare il lavoro anche nelle diverse forme per l’efficiente funzionamento organizzativo e didattico della sua scuola.”

La proposta dell’ANCODIS prevede anche un’indennità giornaliera per il docente delegato che sostituisce il dirigente,  al fine di  compensare il maggiore impegno professionale relativo al funzionamento della scuola e all’espletamento di compiti derivanti da specifiche responsabilità organizzative ed ancora la riduzione del 25% del tempo di permanenza nella fascia stipendiale, prevedendo il vincolo di permanenza per un successivo triennio e, quindi, maggiore facilità di accesso al concorso per la carriera dirigenziale.