Home Attualità Il dirigente scolastico in ferie non può essere sostituito

Il dirigente scolastico in ferie non può essere sostituito

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Diversi docenti incaricati di collaborare con i rispettivi dirigenti scolatici, avendo ricevuto la delega per sostituirli durante le vacanze di Natale ci hanno chiesto se potessero essere delegati a svolgere una funzione superiore.

Sull’argomento la normativa che si è susseguita ha cercato sempre di fare chiarezza in merito, ma ciò nonostante ci si trova spesso ad affrontare questo tema per le diverse interpretazioni date.

Tralasciando quanto era previsto dall’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 abrogato dall’art. 1, comma 329 della legge n. 190/2014, ci soffermiamo soprattutto sugli artt. 25 e 52 del decreto 165 del 2001 cercando di fare chiarezza in merito.

Delega del D.S. ai docenti

Art. 25 comma 5 del decreto 165 del 2001afferma “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”, quindi sostanzialmente il suddetto articolo conferisce al dirigente scolastico la discrezionalità di avvalersi di docenti per essere aiutato nella gestione di compiti inerenti alla gestione della scuola, ma non di delegare funzioni superiori o funzioni vicarie, anche se detti docenti dovessero avere esonero o semiesonero.

Retribuzione al docente per la collaborazione

La norma prevista dall’art. 25 comma 5 trova legittima interpretazione nel comma 22 dell’art. 14 del decreto 95 del 2012 che chiarisce ulteriormente la possibilità di retribuire il docente delegato a collaborare, e non a sostituire, con i fondi disponibili per la remunerazione accessoria secondo quando specificato dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL del 2007.

Il docente non può essere adibito a mansioni superiori

L’interpretazione del decreto 95/2012 trova conferma nell’art. 52 del decreto 165 del 2021 così come modificato del d.lgs. n. 150 del 2009, che trattando nello specifico della problematica concernente le mansioni, afferma: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive”.

Inoltre chiarisce al comma 2 lettera b) che il prestatore di lavoro, nel nostro caso il docente, non può essere adibito in mansione di qualifica superiore, quindi al posto del dirigente scolastico, durante la sua assenza per ferie.

Giova ripetere inoltre che la disposizione del citato art. 52, al comma 5, prevede la sanziona con la nullità dell’eventuale assegnazione disposta al di fuori dei casi di cui al citato comma 2, con correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata.

Collaboratore e non sostituto

L’impossibilità di delegare funzioni superiori trova conferma anche nel comma 83 della legge 107 del 2015 che attribuisce al Dirigente Scolastico la possibilità di individuare il 10 per cento di docenti per essere aiutato nelle attività organizzative e didattiche e non accenna a eventuale delega alla sostituzione.